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Sentenza — n. 10923/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against Malorgio but annuls Rossetti's sentence for missing non-prosecution ruling.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10923/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Antonio Malorgio inadmissible due to lack of specific grounds, while annulling the sentence against Francesca Rossetti regarding an omitted ruling on non-prosecution. Malorgio argued the lower court failed to explain why he was not innocent of the crime, whereas Rossetti claimed the first instance judge neglected a hearing date and ignored statutory non-prosecution causes. The court rejected Malorgio's generic complaints but found the lower court's failure to explicitly address Rossetti's non-prosecution request a violation of law, necessitating a new trial on that specific point.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The appeal must specifically cite the omitted ruling on non-prosecution; a generic denial of dolo or vague criticism of motivation is inadmissible, but failure to explicitly address a statutory non-prosecution cause requires annulment.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-prosecution cause omitted ruling generic grounds sentencing mitigation prova del dolo responsabilità per atto illecito partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
È inammissibile la doglianza sulla "maggiore e più dettagliata motivazione" che avrebbe dovuto connotare la sentenza impugnata, in quanto la insufficienza della motivazione non è uno dei vizi denunciabili ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 131-bis cod. pen.
Violazione della legge penale per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., pur sussistendone tutte le condizioni.
Art. 712 cod. pen.
Ritenendo integrato il dolo della ricettazione, la Corte di appello ha implicitamente escluso la configurabilità, nel caso di specie, della contravvenzione prevista dall'art. 712 cod. pen., risultando del tutto irrilevante il fatto che il reato presupposto sia stato consumato altrove.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità della impugnazione proposta da Malorgio segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 712 cod. pen
Il ricorso presentato nell'interesse di Antonio Malorgio denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità e alla mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione prevista dall'art. 712 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Violazione della legge penale per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., pur sussistendone tutte le condizioni.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità della impugnazione proposta da Malorgio segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 131-bis c.p
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Rossetti Francesca limitatamente all'omessa pronuncia sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 35542 del 14/07/2021, Lombardi
Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy
Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà
284096 nonché Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. MALORGIO ANTONIO nato a SAN DONACI il 19/04/1964 2. ROSSETTI FRANCESCA nata a MANDURIA il 22/10/1987 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE DI APPELLO DI LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto la inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 giugno 2023 la Corte di appello di Lecce confermava la condanna di Antonio Malorgio e Francesca Rossetti alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione e quattrocento euro di multa ciascuno per i reati di ricettazione loro rispettivamente ascritti; in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte riconosceva alla Rossetti i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza.

3. Il ricorso presentato nell'interesse di Antonio Malorgio denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità e alla mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione prevista dall'art. 712 cod. pen. La Corte di appello, affermata la estraneità del ricorrente alle operazioni di "ripulitura" del veicolo, avrebbe dovuto redigere "una maggiore e più dettagliata motivazione sulle ragioni che avrebbero dovuto escludere o confermare la consapevolezza del Malorgio rispetto alla provenienza illecita del bene"; l'imputato in realtà è stato tratto in inganno e ha subito un danno patrimoniale dalla vicenda. Il reato presupposto è stato commesso in un luogo lontano da quello ove risiede il ricorrente, ignaro della provenienza illecita dell'autovettura. La Corte di appello ha omesso di motivare in ordine alle ragioni di esclusione della ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen.

4. Il ricorso presentato nell'interesse di Francesca Rossetti è articolato in quattro motivi. 4.1 Violazione della legge processuale per l'omesso rinvio da parte del primo giudice dell'udienza del 6 maggio 2019 in ragione del legittimo impedimento del difensore per motivi di salute, documentati dal certificato medico inviato via p.e.c. il giorno dell'udienza. 4.2. Violazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità e alla mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione prevista dall'art.712 cod. pen.: la Corte d'appello ha ritenuto sussistente il dolo della ricettazione ancorando la propria decisione a motivi di mero sospetto. 4.3. Vizio motivazionale: la sentenza impugnata difetta di adeguata motivazione ovvero essa risulta contraddittoria e manifestamente illogica. 4.4. Violazione della legge penale per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., pur sussistendone tutte le condizioni.

5. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito nella legge 23 febbraio 2024, n. 18), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Malorgio è inammissibile perché proposto con motivi generici e manifestamente infondati.

2. Sono inammissibili, infatti, i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove - come nel caso di specie - difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, 13., Rv. 281521; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970;

Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133). Il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinali della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr., ad es., Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112). La difesa ha insistito nell'evidenziare la circostanza che l'imputato non partecipò alle operazioni di "ripulitura" dell'autovettura, circostanza in ragione della quale a Malorgio non è stato contestato il più grave reato di riciclaggio ma che nulla rileva ai fini della esclusione del delitto di ricettazione, invocata sulla base della tesi, apoditticamente sostenuta, che Malorgio sarebbe stato tratto in inganno.

La sentenza di primo grado (pag.

2) e quella di appello (pagg. 5-6) hanno indicato molteplici elementi dimostrativi della provenienza delittuosa che non possono essere sfuggiti all'imputato e, quindi, della sussistenza, quanto meno, del dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, qualora egli non si sia limitato a una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Noceva, Rv. 246324).

Ritenendo integrato il dolo della ricettazione, la Corte di appello ha implicitamente escluso la configurabilità, nel caso di specie, della contravvenzione prevista dall'art. 712 cod. pen., risultando del tutto irrilevante il fatto che il reato presupposto sia stato consumato altrove. È inammissibile la doglianza sulla "maggiore e più dettagliata motivazione" che avrebbe dovuto connotare la sentenza impugnata, in quanto la insufficienza della motivazione non è uno dei vizi denunciabili ex art. 606, comma 1, lett. e), del codice di rito.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di Francesca Rossetti è fondato limitatamente all'ultimo motivo, relativo alla omessa pronuncia sull'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

4. Gli altri motivi di ricorso, per contro, sono generici o manifestamente infondati. 4.1. È priva di ogni fondamento la doglianza relativa al mancato rinvio dell'udienza per impedimento del difensore. Avuto riguardo alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (v. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, più di recente, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). Dagli atti risulta che il certificato medico fu rilasciato due giorni prima dell'udienza, ma che il difensore - come evidenziato nella sentenza impugnata - inviò la richiesta di rinvio, allegando detto certificato, solo quarantotto minuti prima dell'inizio dell'udienza, venendo portato a conoscenza del giudice solo due ore dopo il termine della stessa.

La Corte di appello ha richiamato e correttamente applicato il principio, affermato da questa Corte, secondo il quale l'istanza di rinvio d'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo di posta elettronica certificata, comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della stessa, non solo di accertarsi che la mail sia giunta ad effettiva conoscenza del personale della cancelleria del giudice procedente, ma altresì di darne adeguata dimostrazione (ad esempio attraverso la produzione di uno scambio di "mail" che attesti la ricezione da parte di detto personale), restando a tal fine escluso che sia sufficiente la mera constatazione del recapito dell'istanza nella casella di posta elettronica della cancelleria (Sez. 2, n. 35542 del 14/07/2021, Lombardi, Rv. 281964). 4.2.

È del tutto generico il motivo con il quale la difesa ha sostenuto l'assenza del dolo in capo alla ricorrente, senza alcun confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata e, in particolare, con la rimarcata presentazione di una falsa denuncia di smarrimento e di falsi documenti al fine di ottenere il duplicato del certificato di proprietà dell'autovettura risultata provento di furto. 4.3. Priva di ogni fondamento e palesemente generica è la censura alla motivazione, che non sarebbe "adeguata" (presunto vizio non denunciabile ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) e risulterebbe "contraddittoria e manifestamente illogica", deduzione non meglio esplicitata.

5. Per contro, la sentenza non offre alcuna risposta allo specifico motivo di appello con il quale la difesa aveva richiesto l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non più preclusa per il delitto di ricettazione in ragione della nuova formulazione della norma ad opera del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, già vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata. Non si può neppure ritenere che iJ rigetto della richiesta risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (circostanza che renderebbe irrilevante la omessa risposta: v. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 nonché Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097), considerato che la pena è stata determinata nel minimo edittale, sono state riconosciute le attenuanti generiche e la Corte di appello, in parziale accoglimento dell'appello, ha concesso all'imputata i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

6. La sentenza, pertanto, deve essere annullata nei confronti di Francesca Rossetti limitatamente alla omessa pronuncia sulla causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod., risultando il ricorso inammissibile nel resto. All'inammissibilità della impugnazione proposta da Malorgio segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pacannento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.P. Q' « m . Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Rossetti Francesca limitatamente all'omessa pronuncia sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Lecce e dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di Malorgio Antonio che conda