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Ordinanza — n. 10420/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of consent for settlement agreement and waived grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10420/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant failed to object to the settlement agreement's terms or the prosecutor's consent. The appellant raised issues regarding subjective elements and recidivism, which were previously waived during the appellate proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal lacked admissible grounds under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In appeals based on settlement agreements, cassation is limited to objections regarding the party's will, prosecutor's consent, and the judgment's content, excluding waived grounds, office-raised issues, and absolute nullities.

Parole chiave

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settlement agreement appeal waived grounds inadmissibility prosecutor consent requirement subjective element waiver recidivism exclusion error commisurazione della pena per rapina recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza in data 23 novembre 2022 nei confronti di Nabil Lamoudni, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 599- bis cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.
art. 599- bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza in data 23 novembre 2022 nei confronti di Nabil Lamoudni, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 599- bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro
273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv.
Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro
272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro, Rv.
Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti
Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di LAMOUDNI NABIL nato il 07/06/1992 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza in data 23 novembre 2022 nei confronti di Nabil Lamoudni, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena per i delitti di rapina tentata e lesioni in due anni e sei mesi di reclusione ed euro 600 di multa, revocando l'interdizione facoltativa dai pubblici uffici.

2. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, censurando la mancata assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo e la mancata esclusione della recidiva, invocando un trattamento sanzionatorio più mite.

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. t In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755).

Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878).

4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 dicembre 2023 Il oRsiglière est