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Ordinanza — n. 10418/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against agreed sentence for theft and credit card misuse due to inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10418/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant challenged the agreed sentence on grounds not permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The defense argued procedural violations and lack of reasoning regarding the penalty, while the prosecution and defendant were limited to specific grounds such as legal qualification errors or will defects. The court rejected these arguments as they fell outside the narrow scope of allowable appeals against agreed sentences, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.; Appeals against agreed sentences are strictly limited to challenges regarding the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general procedural or motivational defects.

Parole chiave

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agreed sentence appeal Cassazione inadmissibility Article 448 criminal procedure legal qualification error penalty determination review indennizzo per detenzione ingiustificata domanda d'asilo di cittadino etiope disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
art. 444 c.p
Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Genova ha applicato all'imputato la pena concordata con il pubblico ministero ex art. 444 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENDAOUD OUSSAMA (CUI 06FMHJ2) nato in Algeria il 28/6/1992 avverso la sentenza del 27/09/2023 dal TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; procedimento trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Genova ha applicato all'imputato la pena concordata con il pubblico ministero ex art. 444 c.p.p. per i reati di ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato lamentando violazioni della legge processuale e vizi di motivazione in relazione alla determinazione della pena e alla immotivata esclusione di cause di proscioglimento.

3. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.; il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nessuna delle ipotesi ora elencate ricorre nel caso concreto, con conseguente inammissibilità del ricorso.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20.12.