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Ordinanza — n. 10417/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to waiver of arguments under Art. 599-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10417/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by two defendants inadmissible. The appellants argued for lack of motivation and insufficient generic mitigating circumstances, but the court ruled these grievances were waived during the appellate stage. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals filed after the appellate court's ratification of a plea bargain are inadmissible if the grounds were not raised or were generic, as the parties waived the right to contest the judgment's merits or procedural aspects.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds generic appeal complaints plea bargain ratification inadmissible appeal procedural waiver corresponsabilità della vittima responsabilità penale dei minori concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
La Corte d appello di Roma, con sentenza del 26 maggio 2023 rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale erano stati condannati Vinciguerra Francesco e Praticelli Salvatore.
Art. 616 c.p.p.
Discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod.proc.pen
La Corte d appello di Roma, con sentenza del 26 maggio 2023 rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale erano stati condannati Vinciguerra Francesco e Praticelli Salvatore.

Giurisprudenza citata

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sez.1, 15/01/2007 Grillo e altro Rv. 238688
sez.6, 30/11/2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393
238688; sez.6, 30/11/2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3/12/2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (Cfr.
sez.2, 3/12/2000 Izzo, Rv.249269
233393; sez.2, 3/12/2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (Cfr.
sez.3, 15/06/2016, Dantese e altri Rv. 268385
sez.3, 15/06/2016, Dantese e altri Rv. 268385; sez.2, 30/01/2014, Khribech, 259825) e lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sez.4, 24/11/2016, Castiglioni e altri, Rv.
sez.2, 30/01/2014, Khribech, 259825
268385; sez.2, 30/01/2014, Khribech, 259825) e lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sez.4, 24/11/2016, Castiglioni e altri, Rv.
sez.4, 24/11/2016, Castiglioni e altri, Rv. 268696
268385; sez.2, 30/01/2014, Khribech, 259825) e lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sez.4, 24/11/2016, Castiglioni e altri, Rv. 268696; n.46150 del 15/10/2021, Cella, Rv.282413).
n.46150 del 15/10/2021, Cella, Rv.282413
268696; n.46150 del 15/10/2021, Cella, Rv.282413).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PATRICELLI SALVATORE nato a NAPOLI il 27/10/1999 VINCIGUERRA FRANCESCO nato a ACERRA il 26/03/1987 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d appello di Roma, con sentenza del 26 maggio 2023 rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale erano stati condannati Vinciguerra Francesco e Praticelli Salvatore. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di Vinciguerra Francesco, lamentando la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, visto che dagli elementi di prova risultava l'assoluta estraneità di Vinciguerra al reato contestato.

2. Propone ricorso anche il difensore di Praticelli Salvatore. 2.1 Il difensore rileva che la sentenza impugnata meritava di essere censurata sotto il profilo della mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, con giudizio di prevalenza. 2.2 Il difensore eccepisce che la motivazione della sentenza della Corte di appello era alquanto generica, con conseguente omessa o insufficiente della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto manifestamente generici, privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. che, se da un lato ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine alla misura della pena concordata, dall'altra ha comportato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15/01/2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.6, 30/11/2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3/12/2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (Cfr. sez.3, 15/06/2016, Dantese e altri Rv. 268385; sez.2, 30/01/2014, Khribech, 259825) e lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sez.4, 24/11/2016, Castiglioni e altri, Rv. 268696; n.46150 del 15/10/2021, Cella, Rv.282413).

Discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.( )

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende