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Ordinanza — n. 10416/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because filed personally by defendant violating Art. 613 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10416/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the defendant to pay court costs. The defendant personally filed the appeal against the Court of Appeal's decision, directly violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure which mandates representation by a lawyer. Consequently, the court rejected the procedural defect and condemned the appellant to pay €3,000 to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal in a criminal proceeding is inadmissible if filed personally by the defendant, as representation by a lawyer is mandatory, resulting in the dismissal of the appeal and the imposition of costs.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition mandatory legal representation court costs imposition Code of Criminal Procedure facoltà di astenersi dal testimoniare diritto di ottenere una decisione revisione di una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RHAZOUI YOUNESS nato in Marocco il 24/12/1986 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE d'APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; procedimento trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 26 giugno 2019 dal Tribunale di Napoli che condannava l'imputato per il reato di ricettazione di materiale informatico e oggetti d'oro e d'argento proventi di furto.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato dall'imputato personalmente, in violazione dell'art.613 c.p.p..

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20.12.2023