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Sentenza — n. 10409/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10409/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10409/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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I ricorsi sono inammissibili perché fondati su motivi in parte manifestamente infondati, in parte generici. Per ragioni di logica e sintesi espositiva è opportuno esporre unitariamente e preliminarmente alcuni temi comuni al ricorso Di Paola ed al ricorso di Salvatore Di Martino. Occorre innanzitutto rilevare che in entrambi i ricorsi i motivi vanno inquadrati nell'ambito della violazione motivazionale, per uno dei vizi specifici elencati alla lettera e) dell'art.606 c.p.p.., a dispetto del fatto che nelle rispettive rubriche si faccia riferimento a violazioni di legge, vuoi penale, vuoi processuale.

Regesto Legislator

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articolo 240 bis disp. att. c.p, art. 292 cod. proc. pen, art. 546 cod. proc. pen, art. 273 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10409/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Per ragioni di logica e sintesi espositiva è opportuno esporre unitariamente e preliminarmente alcuni temi comuni al ricorso Di Paola ed al ricorso di Salvatore Di Martino. Occorre innanzitutto rilevare che in entrambi i ricorsi i motivi vanno inquadrati nell'ambito della violazione motivazionale, per uno dei vizi specifici elencati alla lettera e) dell'art.606 c.p.p.., a dispetto del fatto che nelle rispettive rubriche si faccia riferimento a violazioni di legge, vuoi penale, vuoi processuale.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza legittimità della carcerazione preventiva motivi di cassazione diritti della difesa controllo della commisurazione della pena facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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articolo 240 bis disp. att. c.p
in combinato disposto con l'articolo 240 bis disp. att. c.p.p..
art. 292 cod. proc. pen
Con particolare riferimento alla richiesta di riesame, è stato affermato che essa ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen.
art. 546 cod. proc. pen
e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo; pertanto la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod.
art. 273 cod. proc. pen
In sostanza, «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO SALVATORE nato a Napoli il 3/2/1997 DE MARTINO GIUSEPPE nato a Napoli il 4/11/1990 DI PAOLA GIANLUCA nato a Massa di Somma il 23/9/1988 avverso l'ordinanza del 7/09/2023 del TRIBUNALE della LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale MARIAEMANUELA GUERRA che chiede l'inammissibilità dei ricorsi; udita la Difesa di DE MARTINO SALVATORE e DE MARTINO GIUSEPPE, in persona dell'AVV. VALERIO VIANELLO ACCORRETTI del Foro di Roma, per delega scritta dell'AVV. STEFANO SORRENTINO del Foro di Torre Annunziata, che conclude per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare massima adottata il 27 luglio (eseguita il 9 agosto 2023) dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli nei confronti degli odierni ricorrenti Gianluca Di Paola, Giuseppe e Salvatore De Martino. Il procedimento riguarda due tentate estorsioni aggravate ex art.416 bis.1 c.p. commesse ai danni di tal Festa Giovanni, gestore di un ristorante in Volla.

2. Avverso il provvedimento restrittivo hanno presentato ricorso Gianluca Di Paola, Giuseppe De Martino e Salvatore De Martino.

3. Di Paola pone a base del proprio ricorso due motivi trattati congiuntamente e basati rispettivamente sulla violazione e falsa applicazione della legge penale (art.110, 56 e 629 c.p. nonché 606 lett. b, c.p.p.) in riferimento agli articoli 273 e 292 del codice di procedura penale (art.606 lett. c, c.p.p.) nonché sulla assenza ed illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art.606 lett. e, c.p.p.). La doglianza si incentra sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente.

Per giungere a ricostruire la piattaforma indiziaria a carico dell'imputato il tribunale ha indebitamente posto al centro dell'ordinanza il contenuto del provvedimento cautelare adottato nei confronti di un coimputato, tal Sartori. Partendo dal convincimento della partecipazione di costui, non nell'interesse della persona offesa ma contro la persona offesa, ad un incontro avvenuto nell'appartamento ed alla presenza del Di Paola, il tribunale ha (indebitamente) ritenuto che anche quest'ultimo, mettendo a disposizione la propria abitazione, fosse coinvolto nella vicenda estorsiva.

Si tratta tuttavia di conclusioni meramente assertive e apodittiche fondate sull'evidente errore nella lettura delle dichiarazioni delle due persone offese (Giovanni e Carmine Festa).

4. Giuseppe e Salvatore De Martino hanno presentato ricorso congiunto con cui deducono l'erronea applicazione della legge processuale nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha respinto l'eccezione di inefficacia del titolo cautelare per decorrenza dei termini di cui all'articolo 309.10 c.p.p. in combinato disposto con l'articolo 240 bis disp. att. c.p.p.. L'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza genetica deriva dalla circostanza che, trattandosi di reato in ambito di criminalità organizzata, non sia stata celebrata l'udienza nel termine di legge a causa del differimento dell'incombente per la sospensione dei termini in periodo feriale, a dispetto del fatto che dovesse operare la deroga prevista per reati associativi, con necessaria fissazione dell'udienza nel mese di agosto anche in ragione dell'assenza di espressa rinuncia. Con un secondo ricorso Salvatore De Martino formula un ulteriore motivo incentrato sulla violazione dell'articolo 606 lett.

b) c.p.p. in riferimento agli articoli 273 e 361 dello stesso codice per omessa motivazione su punti specifici e decisivi enucleati nei motivi a sostegno della richiesta di riesame. Riportando per esteso ampi stralci dell'istanza di riesame e della ordinanza impugnata il ricorrente evidenzia che la motivazione del provvedimento contestato è meramente apparente in relazione alla circostanza fattuale rilevante costituita dalla erronea identificazione dell'imputato da parte delle due persone offese (Giovanni e Carmine Festa) nel primo atto di riconoscimento eseguito da costoro all'epoca della denuncia. Con memoria inviata per PEC la difesa dell'imputato ha proposto una nuova argomentazione in relazione al motivo già formulato, pur rubricando la memoria "Motivi nuovi ex art.311 comma 4".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili perché fondati su motivi in parte manifestamente infondati, in parte generici. Per ragioni di logica e sintesi espositiva è opportuno esporre unitariamente e preliminarmente alcuni temi comuni al ricorso Di Paola ed al ricorso di Salvatore Di Martino. Occorre innanzitutto rilevare che in entrambi i ricorsi i motivi vanno inquadrati nell'ambito della violazione motivazionale, per uno dei vizi specifici elencati alla lettera e) dell'art.606 c.p.p.., a dispetto del fatto che nelle rispettive rubriche si faccia riferimento a violazioni di legge, vuoi penale, vuoi processuale.

Invero, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate nei motivi indicati (ricorso di Di Paola e ricorso di Salvatore De Martino) finiscono per contestare il giudizio di elevata probabilità indiziarla, ovvero il risultato dell'analisi degli indizi cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze indiziarie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi sufficientemente suffragati (in relazione alla specifica fase processuale, che non richiede la prova 'oltre il ragionevole dubbio').

Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett.

b) e c), cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze indiziarie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dagli indizi acquisiti, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito.

Con le censure svolte, i ricorrenti contestano, in relazione alle condotte loro rispettivamente ascritte, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio indiziario. A titolo esplicativo in tal senso è eloquente, nel caso di Di Paola, il riferimento, che innerva l'intero motivo e che trova a pg.4 puntuale menzione, alla carenza degli indizi di colpevolezza in quanto "desunti esclusivamente dalle dichiarazioni di Festa Giovanni e Festa Carmine che ... non avrebbero potuto configurare alcuna piattaforma indiziaria grave a carico del ricorrente...".

Se possibile, ancor più evidente della reale natura di merito della critica mossa al provvedimento impugnato è il motivo elaborato da Salvatore Di Martino, che si risolve (tanto nel ricorso introduttivo, quanto nella memoria di data 29 settembre 2023) nella riproposizione delle contestazioni già formulate avanti il Tribunale del riesame in ordine alla lettura delle deposizioni delle persone offese e, principalmente, della attendibilità delle individuazioni fotografiche effettuate da costoro. Occorre allora ribadire il perimetro entro il quale possa muoversi il vaglio di legittimità della Corte secondo lo ius receptum in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Ricorrendo tale evenienza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Con particolare riferimento alla richiesta di riesame, è stato affermato che essa ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo; pertanto la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). La pronuncia delle Sezioni Unite ha dato il via ad una serie di pronunce più recenti che hanno sostanzialmente ribadito l'orientamento (ex multis: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 01 ). In sostanza, «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (Sez.

F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; in senso analogo, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Il controllo di legittimità, in conclusione, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.

2. Nel provvedimento impugnato il Tribunale, lungi dall'accontentarsi delle dichiarazioni delle persone offese, le ha sottoposte ad attento scrutinio proprio alla luce delle critiche avanzate dalle difese. In particolare, con riferimento alla posizione di Salvatore De Martino, cui viene ascritto il ruolo di soggetto maggiormente interessato all'estorsione, e perciò stesso maggiormente coinvolto, tanto da comparire sia al momento delle minacce proferite ai danni di Giovanni Festa che ai danni del padre Carmine, il Tribunale del riesame spiega con grande dovizia di particolari ed in maniera del tutto logica e congruente l'origine dell'equivoco che aveva portato le due persone offese a scambiare l'effigie dì Antonio De Martino (fratello di Salvatore e di Giuseppe) con quella dell'odierno ricorrente.

Il Tribunale si profonde convincentemente nel motivare che la similitudine tra i fratelli (almeno nelle fotografie risalenti ad epoca significativamente anteriore all'accadimento, dato che la sottoposizione di uno dei due germani al trattamento di rinfoltimento capillare aveva portato ad un cambiamento nella effigie) unitamente alla circostanza che il fratello erroneamente identificato inizialmente (Antonio) fosse ristretto all'epoca del fatto, convergono a dimostrare la attendibilità del riconoscimento dell'imputato da parte delle persone offese.

Quanto al Di Paola, la critica formulata al provvedimento è illogica, e perciò tale da rendere il motivo manifestamente infondato, nonché generica. E' illogica, nella misura in cui attacca la correttezza e congruenza del ragionamento giudiziale nella parte in cui esso espone le ragioni di sussistenza dei gravi indizi di correità nei confronti di altro coimputato (Gesualdo Sartori) per trarne le conclusioni per cui (simul stabunt, simul cadent) esclusa la validità della motivazione per relationem nei confronti di costui, ne risulterebbe travolta anche la posizione di gravità indiziaria del Di Paola, siccome costui sarebbe un subalterno del primo.

Quella proposta non è tuttavia una lettura conforme alla motivazione del provvedimento cautelare, dato che in esso si pone in evidenza piuttosto che la responsabilità del Di Paola è self-evident nell'aver egli posto a disposizione del gruppo De Martino (pur non accedendovi, essendo piuttosto egli membro del sindacato criminale dei Mazzarella, che di recente si era 'avvicinato' al primo) il proprio appartamento in due distinte occasioni, perché venissero messe in chiaro le richieste di denaro e venissero effettuate le minacce ai danni una prima volta di Giovanni ed una seconda volta di Carmine Festa.

Affermare che la base indiziaria a carico del Di Paola dipenda da quella del Sartori sol per il fatto che costoro appartengano alla medesima consorteria malavitosa con il primo in posizione di subordinazione rispetto al secondo, è una conclusione arbitraria, che non corrisponde a quanto affermato in motivazione, ove si evidenzia semplicemente che il fatto di porre a disposizione il proprio appartamento per la commissione di una condotta di tale gravità da parte di un gruppo di malviventi in due distinte occasioni, prendendo parte alla riunione, è di per dimostrazione della condotta cosciente e partecipativa dell'indagato.

Come sopra detto, il motivo difensivo (l'unico agito dalla difesa del Di Paola) è anche generico nella parte in cui ripropone e pretende di accreditare la versione che "l'ospitata" fosse in realtà, dal punto di vista di Sartori (e quindi, a cascata, del Di Paola) un intervento ad adiuvandum in favore dei Festa, poiché il Sartori si sarebbe profuso nella ricerca di uno sconto del pretium dolens. In verità, a prescindere da ogni congruità sulla ricostruzione e sulla valenza in favor di siffatta, ipotizzata intercessione, non può sfuggire come il Tribunale puntualizzi che la messa a disposizione della propria abitazione avvenne "-prima a favore del capo Sartori e poi dei De Micco/De Martino-", vale a dire, in quest'ultimo caso, a favore degli stessi soggetti interessati al ricevimento della somma da estorcere, ciò che rende inconciliabile ed inconcepibile "per la contraddizion che noi consente" l'ipotesi di una concessione dell'uso dell'immobile al fine di avvantaggiare le persone offese.

Il motivo, che non si confronta con tale aspetto, risulta generico e contribuisce a condurre il ricorso all'inammissibilità.

3. Manifestamente infondato è il motivo su cui si fonda il ricorso comune di Salvatore e Giuseppe De Martino. Con esso la difesa degli imputati ribadisce l'interpretazione già propugnata innanzi al Tribunale del riesame, fondata su una erronea premessa, a dispetto della chiara e corretta risposta fornita dalla corte di merito. Era stato infatti evidenziato che nel presente processo non viene contestato alcun reato associativo ma solo un reato aggravato ex art.416 bis 1 c.p., sicché non può operare l'esenzione dall'applicazione della disciplina della c.d. sospensione feriale dei termini. Né vale richiamare (come a pg.5 del ricorso) la pronuncia S.U. n.17706 del 22 marzo 2005, che si limita a precisare che la deroga predetta riguarda ogni tipo di associazione a delinquere, senza affatto estenderla a reati ordinari aggravati ex art. 416 bis.1 c.p.. De hoc, satis.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia dei ricorrenti per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cance