Ordinanza — n. 10404/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione presentata da Antonio) Calabrese, ha disposto l'archiviazione nel procedimento pendente a carico di ignoti per il delitto di cui all'art. 323 cod. pen. Il suddetto Calabrese ha proposto ricorso per cassazione - sottoscritto personalmente, chiedendo l'annullamento del decreto, per violazione di legge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 323 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10404/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 323 cod. pen. Il suddetto Calabrese ha proposto ricorso per cassazione - sottoscritto personalmente, chiedendo l'annullamento del decreto, per violazione di legge.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di CALABRESE ANTONIO nato a LIONI il 17/09/1961 avverso il decreto del 05/05/2023 del GIP del TRIBUNALE di AVELLINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione presentata da Antonio) Calabrese, ha disposto l'archiviazione nel procedimento pendente a carico di ignoti per il delitto di cui all'art. 323 cod. pen.
2. Il suddetto Calabrese ha proposto ricorso per cassazione - sottoscritto personalmente, chiedendo l'annullamento del decreto, per violazione di legge.
3. Il ricorso è inammissibile, poiché non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 dicembre 2023 Il Con igli re estensore La Presiden