Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds concern waived issues and sentencing balance not covered by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant did not fall within the statutory exceptions for appeals under Article 599bis of the Criminal Procedure Code. The appellant challenged the appellate court's partial reform of a conviction for robbery and other crimes, specifically arguing for reduced leniency and a different sentencing balance. The court ruled that complaints regarding waived defenses, the conditions for acquittal, and the specific balance of leniency granted are excluded from cassation review unless they constitute a procedural illegality in the imposed sanction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against judgments rendered under the settlement procedure are admissible only for defects in the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or divergent content of the ruling; complaints regarding waived defenses, conditions for acquittal, or the balance of leniency are inadmissible unless they involve a procedural illegality in the sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIRARDI ALESSANDRO PATRIZIO (CUI 03LT1PZ) nato a San Donà di Piave il 2/6/1987 avverso la sentenza del 9/01/2023 della CORTE d'APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; procedimento trattato de plano
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Venezia, in accoglimento dell'istanza di concordato in appello formulata dall'imputato e acconsentita dal Procuratore Generale ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Venezia del 1° luglio 2020 di condanna dell'imputato per il reato di rapina, resistenza a pubblico ufficiale, porto d'arma e violazione del foglio di via obbligatorio. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha impugnato la sentenza per la mancata concessione di attenuanti ed erroneo bilanciamento di quella concessa.
2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla pena prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli).
3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20.12