Italian Court dismisses appeal against usury conviction due to lack of manifest contradictions in lower court's evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Second Instance Court's conviction for usury against the defendant. The appellant argued that the appellate court failed to adequately address external evidence and misvalued the victim's testimony regarding credit transfers. The court rejected these claims, noting that the lower court provided sufficient reasoning to verify the victim's credibility and that the defendant's arguments constituted an impermissible alternative factual assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The appellate court's evaluation of the victim's testimony is a matter of fact subject to wide discretion, requiring only that no manifest contradictions exist in the reasoning to prevent re-evaluation on appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTORO NICOLA nato a AGROPOLI il 07/07/1982 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile Associazione S.O.S. Antiracket Antiusura-Salerno, Avv. ANTONIO PICARELLA, il quale -chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con conferma delle statuizioni civili e condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa; lette le conclusioni del difensore della parte civile RUOCCO PIERLUIGI, Avv.
ANTONIO PICARELLA, il quale chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con conferma delle statuizioni civili e condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa; letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. NICOLA FERRARO, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza dell'8 novembre 2022, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Santoro Nicola responsabile del reato di usura commesso ai danni di Ruocco Pierluigi, dichiarando estinto per prescrizione il reato di estorsione, riqualificato nella fattispecie tentata. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, rilevando che la Corte di appello aveva reso una motivazione del tutto inadeguata in ordine agli elementi esterni asseritamente idonei a confortare le affermazioni di Ruocco, che semmai sconfessavano le stesse: infatti, i titoli di credito non erano intestati a Santoro, ma ad altra persona (Marotta), al quale era stata consegnata l'automobile che Ruocco aveva venduto per saldare i suoi debiti; nulla era stato detto dalla Corte di appello sui motivi aggiunti, con particolare riferimento al travisamento della prova secondo la quale Marotta aveva con certezza ricevuto gli assegni da Santoro, ed alla asserita possibilità che i tabulati telefonici potessero assurgere ad elementi di riscontro esterno al propalato di Rocco (elemento, quest'ultimo, riconosciuto dalla stessa Corte di appello, che aveva errato nel valutare la testimonianza di D'Urzo). 1.2 II difensore lamenta la mancanza della motivazione relativamente alle doglienze difensionali relative alla dosimetria della pena, visto che era stato evidenziato che non vi era prova che Santoro avesse posto in essere alcuna attività minatoria, posta come motivo fondante la determinazione della pena base superiore al minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente ai motivi di ricorso, si deve precisare la natura del sindacato di legittimità e si riporta ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.
Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e (j'\,',/"\r\ l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).
Con riferimento poi alle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.;
Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zannberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493). Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa, evidenziando che le dichiarazioni di Ruocco sono state confermate dalla moglie Vaccaro Daniela, dalla madre Severino Mariarosaria e da Lembo Francesco, e dai frequenti contatti telefonici tra Ruocco e Santoro e rispondendo anche alle censure contenute nei motivi aggiunti; si deve inoltre rilevare come del tutto neutra sia la circostanza che gli assegni di cui al rapporto usurario fossero intestati a Marotta, visto che Ruocco aveva affermato di averli consegnati in bianco a Santoro; il motivo di ricorso, pertanto, propone una inammissibile valutazione alternativa dello svolgimento dei fatti. 1.2 Quanto al trattamento sanzionatorio, l'episodio dell'incontro nel corso del quale Santoro minacciò Ruocco è stato confermato dal teste Lembo (pag.5 sentenza Corte di appello) e la motivazione della Corte di appello, contenuta nell'ultima parte della sentenza, appare coerente con le risultanze processuale, e quindi esente da censure.
2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; in virtù del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alle spese sostenute dalle parti civili, non sussistendo motivi per la compensazione; considerato che le parti civili sono assistite dal medesimo difensore, deve essre liquidata la somma di C 3.686,00, aumentata del 30% ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Associazione Antiracket Antiiusura Salerno APS e Ruocco Pierlui