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Sentenza — n. 10394/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10394/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10394/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa in data 04/02/2022 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Siena il 15/06/2020, ha confermato l'affermazione di responsabilità di Piergiorgio Scapigliati Serafini per i reati di truffa di cui ai capi B e C, riducendo la pena per l'assoluzione dal reato sub A).

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 62 bis cod. pen; Sentenza — n. 10394/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio (art. 81, co 4, cod. pen.) e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa reato economico irregolarità finanziarie indagine su reati finanziari sanzioni pecuniarie falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
Avverso la sentenza di secondo grado ricorre il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo: - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 640 cod.
art. 62 bis cod. pen
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCAPIGLIATI SERAFINI PIERGIORGIO nato a PIOMBINO il 01/03/1971 avverso la sentenza emessa il 04/02/2022 dalla CORTE di APPELLO di FIRENZE PARTE CIVILE: Catalani Sabrina Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello, limitatamente alla determinazione della pena per effetto della ritenuta continuazione, e dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto; letta la memoria di replica dell'Avv. LORENZO GIUA del foro di Roma, che si riporta alle conclusioni formulate in ricorso, insistendo per l'integrale accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 04/02/2022 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Siena il 15/06/2020, ha confermato l'affermazione di responsabilità di Piergiorgio Scapigliati Serafini per i reati di truffa di cui ai capi B e C, riducendo la pena per l'assoluzione dal reato sub A).

2. Avverso la sentenza di secondo grado ricorre il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo: - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione della sentenza impugnata, emergendo dall'attività istruttoria lo svolgimento di attività finanziaria nell'esclusivo interesse dei clienti, nell'irrilevanza delle dichiarazioni rese dalle persone offese, prive di elementi di riscontro; - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 62 bis cod. pen., art. 597, comma 1, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione con riferimento al motivo di appello relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche; - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 99, comma 4, cod. pen.), per l'applicazione della recidiva, senza precedente dichiarazione giudiziale, come si evinceva dalla lettura del certificato del casellario, in assenza, in ogni caso, di motivazione sul punto; - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 81, comma quarto, cod. pen.) e vizio di motivazione, posto che il limite di aumento minimo di un terzo per la continuazione era applicabile solo qualora l'imputato - diversamente dal caso di specie - fosse stato già dichiarato recidivo reiterato con precedente sentenza passata in giudicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo sulla ricostruzione in fatto della condotta attiene ad una valutazione riservata al giudice di merito che, con motivazione immune da rilievi sul piano logico, coerente con le risultanze processuali, ha evidenziato i comportamenti truffaldini posti in essere in danno delle persone offese; inoltre, la cd. doppia conforme sancisce - in assenza di travisamento della prova e di manifesta illogicità - l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Filippi, Rv. 277758-01). Il motivo di ricorso risulta altresì generico perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, incentrata sulle risultanze istruttorie - e, in particolare, sulle dichiarazioni delle persone offesa e sui riscontri documentali - attestanti che lo Scapigliati, approfittando anche della particolare situazione di fragilità economica che aveva determinato le persone offese a rivolgersi a lui, le aveva indotto in errore sulle proprie qualifiche professionali, facendosi consegnare denaro per l'ottenimento di finanziamenti a condizioni favorevoli presso banche straniere; erogazioni che non erano ottenibili nei circuiti bancari nazionali.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato attesa la genericità della relativa censura in appello che, a fronte della puntuale motivazione del tribunale (diniego delle attenuanti per la personalità negativa dell'imputato desumibile dai precedenti penali, anche specifici), si limitava a richiamare principi di diritto, senza alcuna allegazione di elementi favorevoli che avrebbero dovuto far propendere per la concessione del beneficio. Il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può, infatti, formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01).

3. Anche le censure sull'applicazione della recidiva risultano manifestamente infondate (terzo motivo di ricorso), avendo le sezioni unite stabilito che in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U., n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01). La Corte d'appello ha altresì ritenuto sussistente la recidiva aggravata, ex art. 99, comma quarto, cod. pen., con congrua motivazione sul punto, sottolineando come la reiterazione dell'illecito fosse effettivamente sintomatica di una maggiore riprovevolezza della condotta e di un'accresciuta pericolosità del suo autore, sulla base dei delitti precedentemente commessi (truffe e falso) e delle modalità di commissione seriale delle ulteriori truffe.

4. È invece fondato l'ultimo motivo di ricorso, posto che la corte territoriale ha affermato che l'aumento per la continuazione non può essere effettuato in misura inferiore ad un terzo per espressa previsione di legge (art. 81, comma quarto, cod. pen.). La costante giurisprudenza di legittimità ha, invece, precisato che il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato - diversamente da quanto risulta dagli atti - sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede (ex multis Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, dep. 2019, Dal Pan, Rv. 276268 - 01).

La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio (art. 81, co 4, cod. pen.) e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità.