Cassation court dismisses appeals against extortion convictions for reiterating appellate arguments and lacking new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeals by Francesco Di Carlo and Savino Cicchino inadmissible because they merely reiterated arguments already examined by the appellate court. The defendants argued regarding evidentiary gaps and the application of mafia aggravating circumstances, but the court found these points insufficiently developed. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 629 c.p.; Art. 416-bis c.p.; Art. 110 c.p.: Appeals based on reiteration of appellate court arguments or generic challenges to factual findings without new evidence are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI CARLO FRANCESCO nato a BOVINO il 06/07/1952 CICCHINO SAVINO nato a TORINO il 10/10/1966 avverso la sentenza emessa il 11/01/2023 dalla CORTE di APPELLO di TORINO PARTE CIVILE: Locane Pantaleo Daniele Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; letta le memorie di replica del difensore del Cicchino, Avv. GIUSEPPE CAPRIOLI del foro di Torino, e del difensore del Di Carlo, Avv. VALENTINO SCHIERANO del foro di Torino, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 11/01/2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa con rito abbreviato dal Gip del Tribunale di Torino il 29/09/2020, ha confermato la condanna di Francesco Di Carlo alla pena di giustizia per i reati di estorsione aggravata, consumata e tentata, in relazione ai fatti contestatigli; ha altresì confermato l'affermazione di responsabilità di Savino Cicchino per il reato di tentata estorsione aggravata, riducendo la pena pecuniaria; ha confermato, infine, la condanna degli imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile Pantaleone Daniele Locane.
2. Avverso la sentenza di secondo grado ricorrono i difensori di fiducia del Di Carlo e del Cicchino, con separati atti, ritualmente depositati. 2.1. Nell'interesse di Francesco Di Carlo Furfaro si eccepisce: vizio di motivazione e violazione di legge penale, con riferimento all'art. 629 cod. pen., sostenendosi la carenza probatoria in ordine alla sussistenza di una condotta effettivamente intimidatoria, idonea ad incutere timore nella persona offesa sì da costringerla ad effettuare pagamenti di somme di danaro (l'esiguo importo ottenuto rispetto alla iniziale pretesa e i contraddittori richiami al supporto delle cosche rendevano evidente l'inconsistenza delle minacce); violazione di legge circa il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, per la mancanza di serio collegamento con i numerosi sodalizi indicati a supporto delle richieste. 2.2.
Nell'interesse di Savino Cicchino con un primo motivo si eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e l'illogicità della motivazione, non avendo la corte territoriale considerato che solo in un'occasione il Cicchino aveva presenziato ad un incontro del Di Carlo con la persona offesa, senza essere a conoscenza dello schema estorsivo, in mancanza, altresì, in quell'occasione, di consegna di danaro; con un secondo motivo, gli stessi vizi sono riferiti all'applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. per l'ignoranza delle modalità della condotta mafiosa attinente ai collegamenti con le consorterie di vario genere, millantati dal Di Carlo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili in quanto basati su censure che reiterano i motivi di appello, riproponendosi in sede di legittimità questioni in fatto ed in diritto adeguatamente esaminate dalla corte territoriale. 3.1. La ricostruzione in fatto delle condotte attiene ad una valutazione riservata al giudice di merito che, con motivazione immune da rilievi sul piano logico, coerente con le risultanze processuali, ha evidenziato le plurime azioni estorsive nei confronti del Locane, finalizzate, ciascuna, all'indebita riscossione di somme di denaro, obiettivo non sempre conseguito, sì che i reati sono stati diversamente qualificati, con accertata partecipazione del Cicchino ad una fattispecie tentata; la cd. doppia conforme sancisce - in assenza di travisamento della prova e di manifesta illogicità - l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Filippi, Rv. 277758-01).I relativi motivi di ricorso sono, inoltre, generici perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, incentrata sulle risultanze istruttorie - in particolare, sulle registrazioni di colloqui tra il Di Carlo e il Lopane - attestanti il carattere minatorio delle condotte e l'intenzione di utilizzare la vittima "come una sorta di bancomat", sì da ravvisare una continuazione di reati, attesa l'autonomia delle varie pretese estorsive.
Anche per il Cicchino la contestazione sull'affermazione di responsabilità si basa su motivi generici e in fatto, in quanto la corte territoriale ha delineato con logica argomentativa e puntuale analisi dei dati istruttori la partecipazione consapevole e attiva, di supporto all'azione intimidatrice per la sua imponente stazza fisica, al tentativo di estorsione del 20 settembre 2019, preceduto da significativi contatti con il Di Carlo. 3.2. L'aggravante del metodo mafioso risulta correttamente applicata nei confronti di entrambi, avendo il Di Carlo evocato la vicinanza ad ambienti della criminalità organizzata in grado di proteggerlo e di fare del male, in tal modo richiamando alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo il comportamento minaccioso di chi appartenga ad un sodalizio del genere (alle pagine 30 e 31 sono riportate le numerose manifestazioni del metodo mafioso).
Quanto al Cicchino, era presente alle intimidazioni del Di Carlo, anche quando costui aveva fatto riferimento alle cosche mafiose e alle "famiglie", con consapevolezza, quindi, del sistema per costringere il Locane a soggiacere all'estorsione.
4. L'inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma i