Ordinanza — n. 10231/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAI ricorsi sono inammissibili in quanto avanzati dagli imputati personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata circa l'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Il procedimento deve pertanto essere definito nelle forme de plano. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 10231/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Il procedimento deve pertanto essere definito nelle forme de plano. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STABILITO DENYS CLAUDIO PIO nato a SAN SEVERO il 30/06/2003 POTENZA GIOVANNI PIO nato a SAN SEVERO il 30/07/2002 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE di APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili in quanto avanzati dagli imputati personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata circa l'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Il procedimento deve pertanto essere definito nelle forme de plano. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 febbraio 2024 Il Consigliere est. J Il Presi nte Francesco Florit i Sergio treni DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE1 1 MAR 2024 fiF