Italian Court dismisses request for Cassation review on territorial jurisdiction due to lack of preliminary reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared inadmissible the request to review a lower court's order remitting a territorial jurisdiction issue to the Supreme Court. The defense argued jurisdiction should lie in Milan based on contract signing dates, while the trial court determined jurisdiction in Monza based on the final act of financial misconduct. The Court ruled that the remitting judge failed to provide the required preliminary reasoning demonstrating the infirmity of the jurisdictional objection before seeking a cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24-bis c.p.p.; The judge is not obliged to remit a territorial jurisdiction question to the Court of Cassation if they have already reasoned and rejected the objection as unfounded, reserving the right to review only for manifestly unfounded issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRIBUNALE DI MONZAavverso l'ordinanza del 20/11/2023 del TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, la quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Monza Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20/11/2023, il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, ha rimesso alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., la questione concernente la competenza per territorio nell'ambito del processo nei confronti di Motta Roberto, imputato dei reati di cui agli artt. 640 cod. pen. (capo A) e 166, comma 1, d.lgs. n. 58/1998.
2. Ad avviso della difesa che ha sollevato la relativa eccezione, la competenza per territorio dovrebbe radicarsi in favore del Tribunale di Milano, quale luogo ove si è verificata la consumazione del reato più grave di cui al capo B), da qualificarsi come eventualmente abituale, da individuarsi nella data di ultima sottoscrizione da parte del cliente dell'adesione al contratto di gestione portafoglio investimenti.
3. La prospettazione difensiva non è stata condivisa dal giudice rimettente, il quale, nel richiamare gli orientamenti della Corte di legittimità espressi in materia, ha individuato la consumazione del reato non nel momento in c:ui l'ultima persona offesa avrebbe sottoscritto il contratto di adesione, bensì in quello in cui è stata realizzata l'ultima condotta effettuata sulla base dell'incarico conferito all'imputato quale "sedicente" promotore finanziario.
4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, con requisitoria del 20/01/2024, ha concluso perché sia dichiarata la competenza del Tribunale che procede, ossia quello di Monza.
5. Con memoria del 23/01/2024, i difensori dell'imputato hanno insistito affinché sia dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Monza, in favore del Tribunale di Milano quale luogo dell'ultima sottoscrizione e adesione (cliente Alessandro Carelli, sottoscrizione del 14 settembre 2018).
6. Con nota del 07/02/2024, la difesa dell'imputato, nel replicare alla requisitoria del Pubblico ministero, ha insistito perché venga dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Monza in favore di quello di Milano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La richiesta di decisione sulla competenza territoriale è inammissibile. Osserva il Collegio che la Corte di legittimità, in tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., ha affermato che il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio", è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi (ordinanza motivata di rigetto dell'eccezione;proposizione del conflitto, qualora ravvisi la competenza del giudice che ha trasmesso il procedimento; declinatoria, anche parziale, della competenza in favore di un terzo giudice). (Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023, Centofanti, Rv. 285.513 - 01;
Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023, Cani, Rv. 285233 - 01; Sez. 1, n. 20621. del 12/04/2023, Iannotta, non mass.). A tale proposito, deve essere ricordato che la relazione finale della "Commissione Lattanzi" ha suggerito, in ossequio ai principi costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo, di "responsabilizzare il giudice di merito" nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte per la definizione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta "solo al cospetto di questioni di una certa serietà", in modo da evitare potenziali usi strumentali dell'istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione.
È, cioè, necessario che la decisione del giudice sia affidata ad un canone di ragionevole presunzione di fondatezza della questione. Rientra, in tal modo, nei poteri del giudice investito della questione sulla competenza per territorio sollevata dalla parte con istanza di rirnessione, il rigetto dell'eccezione, ove ne delibi l'infondatezza, senza essere tenuto al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione (Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Iannotta, non mass.).
2. Ciò premesso, nel caso in esame, il giudice rimettente, dopo avere esaminato la questione e disatteso, richiamando orientamenti della Corte di legittimità, l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa sul rilievo che, ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 166 d.lgs. n. 58/1998 non è sufficiente soffermarsi alla stipulazione dei singoli contratti ma occorre verificare sino a quando l'incarico da parte dell'imputato sia stato concretamente svolto, ha rimesso la questione alla Corte di cassazione «in virtù dell'istanza della difesa volta ad esperire lo strumento previsto dall'art. 24 bis c.p.p. e attesa la complessità della questione». Si è così attribuito all'istituto una non consentita funzione esplorativa, facendosi discendere la rimessione dalla mera formulazione dell'istanza difensiva, in contrasto con la ratio della disposizione volta ad evitare potenziali usi strumentali dell'istituto derivanti proprio da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione di incompetenza per territorio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta di decisione