Cassation appeal dismissed as inadmissible because GIP seizure orders are not directly appealable to the Supreme Court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the challenged order was issued by the Judge of Preliminary Investigations (GIP). The applicant, Malandrino Concordio, sought to annul a GIP decree authorizing the continuation of business activities and lease of seized premises. The court ruled that such administrative measures regarding the execution of preventive seizure are not independently appealable to the Supreme Court but require opposition before the execution judge. Consequently, the appeal was rejected under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Provisions by the Judge of Preliminary Investigations concerning the execution of preventive seizure measures are not independently appealable to the Supreme Court; the proper remedy is opposition before the execution judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALANDRINO CONCORDIO nato a SALERNO il 06/03/1969 avverso il decreto del 24/10/2023 del GIP TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
1. Concordio Malandrino, mediante ricorso dei propri difensori avv.ti Saccone e Fimmanò, chiedeva l'annullamento del decreto emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Vallo della Lucania il 20 luglio 2023 e con il quale era stata autorizzata la prosecuzione dell'attività svolta da Lira s.r.l. e l'affitto dell'attività di impresa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è proposto avverso provvedimento non impugnabile in cassazione e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano. Ed invero, per i provvedimenti emessi dal giudice delle indagini preliminari in materia di amministrazione dei beni in sequestro sono esperibili altri rimedi e non certamente il ricorso per cassazione; in particolare questa corte ha affermato che in tema d sequestro preventivo, i provvedimenti del giudice in ordine alla nomina e all'operato dell'amministratore giudiziario, non attenendo all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, non sono autonomamente impugnabili, essendo consentita la sola opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione, al quale compete il controllo di legittimità delle V modalità di esecuzione della misura (Sez. 2, n. 946 .del 21/11/2018, Rv. 274723 - 01).
Ne consegue affermare che avverso il provvedimento impugnato cor il presente ricorso per cassazione il ricorrente avrebbe dovuto proporre l'opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione dello stesso. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen:o delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 febbraio 2024 I CONSIGLIERE n zio Pard ,1 4 AAH"ht/‹) IL PRESI ENTE Sergio B rani DEPOSITATO tr, CANCELLARIA ECONDA SEZION