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Ordinanza — n. 10216/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to improper grounds and lack of specific non-prosecution reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10216/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Acquaviva and Fratepietro inadmissible on de plano grounds. Acquaviva argued a defect in sentencing motivation, while Fratepietro claimed a lack of non-prosecution cause under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the lower court correctly verified and rejected non-prosecution grounds without needing explicit reasoning absent concrete evidence, rendering both appeals inadmissible under Article 448.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals based on defects in sentencing motivation are inadmissible, and non-prosecution causes require specific reasoning only when concrete elements emerge from the case file.

Parole chiave

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inadmissible appeal defect in motivation non-prosecution cause Article 129 criminal procedure de plano examination commisurazione della pena per rapina sanzione penale aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Il ricorso dell'Acquaviva è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Entrambi i predetti imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l'Acquaviva il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio e il Fratepietro il vizio di motivazione in ordine all'esistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod.
Art. 610 bis c.p.
Per tali motivi, all'esito di trattazione de plano, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 610 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Art. 13, comma 1, lett. a) Cost.
art. 444 cod. proc. pen
Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari, con sentenza in data 15/9/2023, applicava nei confronti di Acquaviva Riccardo e Fratepietro Giuseppe, tra gli altri, ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Entrambi i predetti imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l'Acquaviva il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio e il Fratepietro il vizio di motivazione in ordine all'esistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 610 bis cod. pen
Per tali motivi, all'esito di trattazione de plano, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 610 bis cod. pen., i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ACQUAVIVA RICCARDO nato a ANDRIA il 05/09/1982 FRATEPIETRO GIUSEPPE nato a ANDRIA il 02/05/1981 avverso la sentenza del 15/09/2023 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari, con sentenza in data 15/9/2023, applicava nei confronti di Acquaviva Riccardo e Fratepietro Giuseppe, tra gli altri, ex art. 444 cod. proc. pen. le pene concordate dalle parti in relazione al delitto di rapina aggravata loro ascritto. Entrambi i predetti imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l'Acquaviva il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio e il Fratepietro il vizio di motivazione in ordine all'esistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso dell'Acquaviva è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., così come il ricorso proposto dal Fratepietro, atteso che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell'imputato. Per tali motivi, all'esito di trattazione de plano, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 610 bis cod. pen., i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2023 L'