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Ordinanza — n. 10215/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as plea bargain precludes factual contestation and no specific non-prosecution grounds were raised.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10215/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the defendant's plea bargain precluded contesting the factual elements of the charge. The lower court correctly applied the principle that a consensual penalty agreement waives the right to challenge facts via a dispositive act. Consequently, the appeal failed to meet the requirement of raising specific grounds for non-prosecution under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 610 bis cod. pen.: A consensual plea bargain precludes the defendant from contesting the factual elements of the accusation in subsequent appeals, and a negative judgment on non-prosecution requires specific motivation only when concrete elements for non-punishability emerge from the proceedings.

Parole chiave

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plea bargain preclusion factual contestation waiver non-prosecution grounds Article 129 procedural code Article 610 bis criminal code inadmissible appeal consensual penalty agreement commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 444 e seguenti cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine.> ad una pluralità di reati di rapina, in continuazione tra loro, la pena concordata tra le parti, deducendo il vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 610 bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
art. 129 cod. proc. pen
pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine.> ad una pluralità di reati di rapina, in continuazione tra loro, la pena concordata tra le parti, deducendo il vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
pen., il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, sent. n. 20 del 27/10/1999
Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995
Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007
202270; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv.
Corte cost. 13 giugno 200C, n. 186
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADJI ABD EL MALIK CIII nato a MILANO il 23/09/2001 avverso la sentenza del 18/09/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Hadji Abd El Malik ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine.> ad una pluralità di reati di rapina, in continuazione tra loro, la pena concordata tra le parti, deducendo il vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. All'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti. La richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa mediante un atto dispositivo con cui l'interessato abdica all'esercizio del diritto alla prova, sicché è principio costantemente affermato dalla Suprema Ccrte che l'intervenuto patteggiamento preclude la possibilità di contestare, con i motivi di impugnazione, i termini fattuali dell'imputazione (Sez.

U, sent. n. 20 del 27/10/1999, dep. 03/12/1999, Rv. 214637) e il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio indicando espressamente una pluralità di elementi di prova a carico del ricorrente, ed anche le sue ammissioni di responsabilità sia in sede di interrogatorio che con dichiarazioni spontanee all'udienza preliminare. Per tali motivi, all'esito di trattazione de plano, ricorrendo le condizioni di cui all'art.610 bis cod. pen., il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 200C), n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2023