Italian Supreme Court dismisses appeal claiming identity error in criminal conviction due to shared alias.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the applicant lacked standing to challenge a conviction issued against a different individual. Although both parties shared the alias 'Yassir Mohammed' and were born in Morocco, the court confirmed they have distinct birth dates, CUI codes, and biometric data. The court ruled that the identity of the convicted person was certain and the error concerned only the execution of the judgment, not its formation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 68 cod. proc. pen.; Art. 620 lett. g) cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the applicant's identity is distinct from the convicted person, as the error relates solely to the execution of the judgment rather than its formation.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOUHRIR ABDELALI (ALIAS YASSIR MOHAMMED) n)3to in Marocco il 30/09/1995 .1\4N avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTt)APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta le conclusioni del difensore, Avv.
CLAUDIA PEZZONI del foro di Parma, che ha chiesto che, ritenuto ammissibile il ricorso, in accoglimento dello stesso, sia annullata la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, lett. g), cod. proc. peri. FATTO E DIRITTO 1. Bouhrir Abdelali ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna, per il reato di rapina, di Yassir Mohammed, nome corrispondente all'alias attribuitogli in sede di notificazione dell'estratto di sentenza; sostiene il ricorrente che all'epoca di commissione del delitto, in Rimini, era ristretto presso la Casa Circondariale di Parma e che vi era stato pertanto errore circa l'identificazione fisica del soggetto imputato, con la conseguenza che le sentenze di primo e secondo grado dovevano essere annullate e il giudizio definito con pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., in conformità con la previsione dell'art. 68 cod. proc. peri.
Con memoria del 20 febbraio 2024, la difesa del ricorrente, richiamando gli esiti degli ulteriori accertamenti eseguiti, ha insistito nelle proprie richieste, sul presupposto della propria estraneità al delitto in questione, commesso da altra persona.
2. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse del ricorrente a richiedere l'annullamento della sentenza impugnata, pronunciata nei confronti di altro soggetto. Dal testo delle sentenze impugnate si rileva infatti che:
a) non vi è incertezza sull'identità fisica della persona nei cui confronti è iniziata e proseguita l'azione penale, posto che il soggetto condannato, arrestato in flagranza di reato, fotosegnalato con attribuzione di Codice Unico di Identificazione (CUI), è stato processato con rito abbreviato, a seguito della sua presentazione innanzi al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo;
b) non vi è incertezza neanche sull'identificazione anagrafica dell'imputato il quale risulta chiamarsi Yassir Mohammed, nato in Marocco il 04 ottobre 1995, con assegnazione di un codice CUI, sottoposto a misura cautelare, dichiarata inefficacia solo con la sentenza di appello. 2.1. Dalle ulteriori informazioni acquisite, a seguito del rinvio di udienza a tal fine disposto, è altresì risultato (nota della Questura di Parma - Ufficio Immigrazioni del 12/12/2023; nota dei Carabinieri di Rimini - stazione Miramare del 11/01/2024): che il soggetto condannato, Yassir Mohammed, è nato in Marocco il 04/10/1995, con CUI 06E2QU2; che il ricorrente, nato in Marocco il 30/09/1995, si chiama Bourhir Abdelali, con CUI 0621FLC; che l'equivoco sull'identificazione del condannato deriva dal fatto che ad entrambi i suddetti soggetti è associato lo stesso nome/alias (Yassir Mohammed), con conseguente erronea associazione del CUI in sede di identificazione del soggetto nei cui confronti eseguire la sentenza di condanna; dalla visione delle fotografie segnaletiche di Yassir Mohammed e di Bourhir Abdelali è risultato evidente, a conferma di quanto accertato, che non si tratta della stessa persona.
3. Ne consegue che non sussistono i presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 68 cod. proc. pen., essendo certa l'identità fisica dell'autore della rapina. Il ricorrente, d'altra parte - con generalità proprie, diversa data di nascita e CUI non coincidente con quello del condannato - assume che l'errore denunciato sia stato commesso in sede di notifica della sentenza, per essergli stato attribuito come alias il nome del condannato: è evidente, pertanto, che la questione investe l'esecuzione del provvedimento giudiziario (l'esatta individuazione, cioè, del soggetto destinatario degli effetti della condanna) e non già la formazione del titolo, correttamente emesso nei confronti della persona che ha commesso il reato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente Bourhrir Abdelali, nato in Marocco il 30/09/95, CUI 0621FLC, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Corte di Appello di Bologna per gli adempimenti di rito nei confronti di Yassir Mohammed, nato in Marocco il 04/10/1995, CUI 06E2QU2. Così deciso in Roma il 08/03/