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Sentenza — n. 10210/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10210/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10210/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PETAGNA SAMY SAMUEL nato a MILANO il 19/11/1985 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE d'APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del PG RAFFAELE GARGIULO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 2:3 co 8 d. Igs. 13: 7/2020

Regesto Legislator

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art. 599 bis c.p; Sentenza — n. 10210/2024 — snpen · Corte di Cassazione: ED IN DIRITTO 1. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza che, in accoglimento dell'istanza ex art. 599 bis c.p.p., ha rideterminato la pena inflittagli in primo grado. Con successiva dichiarazione l'imputato ha rinunziato all'impugnazione.

Parole chiave

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diritti della difesa diritto di essere sentito procedimento in contumacia censure procedurali limiti procedurali procedura orale

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis c.p
L'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza che, in accoglimento dell'istanza ex art. 599 bis c.p.p., ha rideterminato la pena inflittagli in primo grado.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PETAGNA SAMY SAMUEL nato a MILANO il 19/11/1985 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE d'APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del PG RAFFAELE GARGIULO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 2:3 co 8 d. Igs. 13: 7/2020

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza che, in accoglimento dell'istanza ex art. 599 bis c.p.p., ha rideterminato la pena inflittagli in primo grado. Con successiva dichiarazione l'imputato ha rinunziato all'impugnazione.

2. Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione. La rinuncia, pervenuta alla vigilia dell'udienza, non esclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali che il ricorso ha fino ad ora generato né evita la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata, non ravvisandosi alcuna ragione di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decso in Roma, 9 febbraio 2024 Il Consig ere relatore Il Presi ente Frances o florit Sergio eltrani \ DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENA IL_ P1 '1