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Sentenza — n. 10203/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal court acquittal for prescription due to violation of adversarial principle in pre-trial ruling.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10203/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the appeal court's decision acquitting the defendant on grounds of prescription because it was issued without a trial. The defendant argued this violated the principle of adversarial proceedings, as the acquittal was declared de plano before any debate. The court ruled that such pre-trial acquittals are inadmissible because they bypass the necessary full adversarial process required by criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 129, Art. 469 c.p.p.; While a pre-trial acquittal for prescription is legally null and void, the Supreme Court now holds that the constitutional right to a trial with full adversarial proceedings prevails, rendering the acquittal inadmissible and requiring a new trial rather than automatic dismissal.

Parole chiave

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prescription of crime adversarial principle pre-trial acquittal criminal procedure code constitutional right to trial nullity of judgment retrial procedure intervenuta prescrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattitnentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 469 c.p.p.
Sul punto giova ricordare l'insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui "nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod.
Art. 598 c.p.p.
Art. 599 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
art. 469 cod. proc. pen
Sul punto giova ricordare l'insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui "nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt.
art. 129 cod. proc. pen
non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattitnentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli
Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli,, Rv.
Corte cost., 9 marzo 1992 n. 91
Corte cost., 9 marzo 1992 n. 91).
Sez. 5, n. 42629 del 12/07/2018, Settembre
Sez. 5, n. 42629 del 12/07/2018, Settembre, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERNARDINI MELISSA nata a TIVOLI il 13/05/1997 avverso la sentenza del 22/08/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, la quale ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.

RITENUTO IN FATTO

1. Bernardini Melissa, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 22/08/2023, con cui, in riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro appellata dalla ricorrente, ha dichiarato, ai sensi degli artt. 129 e 469 cod. proc. pen., non doversi procedere nei confronti dell'imputata per essere il reato a lei ascritto estinto per prescrizione.

2. Con un unico motivo denuncia la violazione del principio del contraddittorio, essendo la declaratoria di prescrizione stata pronunciata con sentenza predibattimentale emessa de plano.

3. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, con requisitoria del 20/01/2024, sul rilievo della fondatezza del motivo di ricorso, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello per il giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Sul punto giova ricordare l'insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui "nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattitnentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio" (Cfr.

Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli,, Rv. 269809 - 01). Ciò posto, le Sezioni Unite Iannelli avevano, tuttavia, statuito che, pur determinandosi una nullità assoluta e insanabile della sentenza, la causa estintiva del reato prevale su quest'ultima. Tale principio attiene all'interesse a ricorrere dell'imputato rispetto ad una pronunzia di tal fatta. Il Supremo consesso aveva anche affermato l'insussistenza dell'interesse dell'imputato a dedurre la patologia processuale, dal momento che il Giudice di appello, cui dovrebbe.ro essere restituiti gli atti, non potrebbe fare altro che dichiarare nuovamente la prescrizione.

Più di recente, sulla questione è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 111 del 2022 che, dopo aver analizzato il diritto vivente sedimentatosi a partire dalla citata decisione della Sezioni Unite, ha ritenuto l'interpretazione così validata in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.; è stato, così, dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma 4, cod. proc.pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. (V.

Corte cost., 9 marzo 1992 n. 91). Sez. 5, n. 42629 del 12/07/2018, Settembre, Rv. 274054 - 01).

2. In conclusione, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata. Gli atti andranno trasmessi alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione per l'ult