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Sentenza — n. 10199/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses money laundering conviction, allowing acquittal due to prescription of continued receiving crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10199/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the lower court's conviction for money laundering without remanding the case. The defendant argued his actions constituted receiving stolen goods rather than laundering, as he only altered the payee name on checks. The court agreed, ruling that since the bank's identity remained intact, the conduct fell under the receiving charge which had expired due to the statute of limitations.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 157 cod. pen.: When illicit funds are deposited via checks where only the payee name is altered but the issuing bank and serial numbers remain unchanged, the act constitutes the continuing crime of receiving rather than money laundering, leading to potential extinction by prescription.

Parole chiave

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money laundering receiving stolen goods statute of limitations check alteration criminal prescription riciclaggio di denaro riproduzione e imitazione di biglietti di banca ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
1.1 Al riguardo il difensore lamenta l'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati, dovendosi riqualificare la fattispecie in quella prevista dall'art. 648 cod.
Art. 157 cod. pen.
art. 648 cod. pen
1.1 Al riguardo il difensore lamenta l'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati, dovendosi riqualificare la fattispecie in quella prevista dall'art. 648 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez.6, n. 24941 del 22/03/2018, Lombardo
Sez.2, n. 30597 del 20/04/2023, Rizzardini
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CRIPTA VINCENZO nato a NAPOLI il 29/02/1960 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione del fatto con rideterminazione della pena udito il difensore del ricorrente, Avv. CARLO ERCOLINO, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Cripta Vincenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 1/06/2023, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui Cripta era stato condannato per il reato di riciclaggio: in base al capo di imputazione, Cripta, dopo aver ricevuto due assegni, aveva compiuto sugli stessi operazioni volte ad ostacolare la provenienza delittuosa, falsificando i titoli nella parte in cui veniva indicato il beneficiario, dove aveva inserito il suo nominativo previa abrasione dell'originario nominativo apposto sui titoli. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta l'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati, dovendosi riqualificare la fattispecie in quella prevista dall'art. 648 cod. pen., in quanto la semplice alterazione del beneficiario dell'assegno ed il conseguente incasso eseguito dal falso intestatario comportavano l'inquadramento della condotta nella ipotesi della ricettazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato, per cui deve essere pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio per essere i reati, riqualificati in ricettazione continuata, estinti per prescrizione. 1.1 Infatti, deve essere ribadito che "configura un'ipotesi di ricettazione, e non di riciclaggio, la condotta di chi versi sul proprio conto corrente o libretto di deposito assegni di provenienza illecita, previa sostituzione delle generalità del beneficiario con le proprie, senza manomettere gli elementi identificativi dell'istituto bancario emittente né i numeri di serie dei titoli, giacché, in tal caso, non risulta concretamente occultata l'origine illegale degli stessi" (Sez.6, n. 24941 del 22/03/2018, Lombardo, Rv. 274725; vedi anche Sez.2, n. 30597 del 20/04/2023 Rizzardini, n.m.) Dalla descrizione del fatto, come accertato dai giudici del merito, non emerge che l'imputato ebbe a falsificare il numero di serie degli assegni oppure gli elementi identificativi dell'istituto bancario emittente (elementi certamente idonei ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa degli assegni circolari che Cripta versò sul suo conto), bensì si limitò a sostituire alle generalità dei beneficiari le proprie al fine di poter incassare i titoli, mediante il versamento sul proprio conto corrente; tale condotta è assimilabile quella del possessore in malafede che presenti documenti falsi con le generalità del titolare effettivo degli assegni al fine di poterli incassare, poiché in entrambe le situazioni viene falsificata l'identità del beneficiario, al fine di poter riscuotere il titolo.

• A ben vedere si tratta di condotta equivalente a quella che la giurisprudenza di questa Corte, sopra richiamata, ha mantenuto nell'orizzonte del delitto di ricettazione. Di conseguenza, qualificati i fatti come reato continuato di ricettazione, il termine massimo di prescrizione, pur tenendo conto della sospensione disposta all'udienza del 9 marzo 2016, è decorso, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato -qualificato come ricettazione- è estinto per prescrizione Così deciso in Roma, 13/02/2024 Il c