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Ordinanza — n. 9976/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against sentencing reduction as inadmissible due to improper grounds under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9976/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants against a sentencing reduction inadmissible. The appellants argued for acquittal and leniency, but the Court held that such grounds are not permitted for appeals under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay fines and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Appeals against sentencing reductions under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code are inadmissible if based on grounds regarding acquittal, leniency, or penalty determination, as these do not constitute the specific illegality of the sanction required for admissibility.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Sentencing Reduction Inadmissible Appeal Procedural Grounds Cassation Appeal Penal Sanction Procedural Costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con sentenza emessa il 30 maggio 2022 la Corte di appello di Bari, per quanto qui rileva, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Il ricorso proposto nell'interesse di Rraja lamenta violazione di legge e vizio della motivazione per il mancato esame della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 648-bis c.p.
nonché mancanza della motivazione in ordine al diniego dell'attenuante ex art. 648-bis, terzo comma, cod.
Art. 616 c.p.p.
Art. 444 c.p.p.
Questa Corte, inoltre, ha evidenziato che la diversa fisionomia del concordato in appello «rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod.
Art. 448-bis c.p.
sono sicuramente più limitate di quelle previste dall'art. 448- bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza emessa il 30 maggio 2022 la Corte di appello di Bari, per quanto qui rileva, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorso proposto nell'interesse di Rraja lamenta violazione di legge e vizio della motivazione per il mancato esame della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Questa Corte, inoltre, ha evidenziato che la diversa fisionomia del concordato in appello «rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 448- bis cod. pen
sono sicuramente più limitate di quelle previste dall'art. 448- bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022
è ammissibile soltanto quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero - come da ultimo statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep.
Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023
e ai vizi attinenti al diniego di attenuanti e alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (v., ad es., Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv.
Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022
285619; Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
283878; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1) RRAJA RAMAZAN nato in ALBANIA il 23/01/1993 2) TRENTADUE MARINO nato a BARI il 24/04/1979 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE DI APPELLO DI BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 30 maggio 2022 la Corte di appello di Bari, per quanto qui rileva, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava le pene inflitte a Ramazan Rraja e a Marino Trentadue, condannati entrambi per il reato di riciclaggio in concorso e solo il primo anche per ricettazione.

2. Hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza. 2.1. Il ricorso proposto nell'interesse di Rraja lamenta violazione di legge e vizio della motivazione per il mancato esame della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. nonché mancanza della motivazione in ordine al diniego dell'attenuante ex art. 648-bis, terzo comma, cod. pen. e delle attenuanti generiche e in relazione alla determinazione della pena. Il ricorso proposto nell'interesse di Trentadue, invece, denuncia violazione della legge penale in ordine alla quantificazione della pena.

3. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi non consentiti. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero - come da ultimo statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) - alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.

Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti al diniego di attenuanti e alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (v., ad es., Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619; Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Questa Corte, inoltre, ha evidenziato che la diversa fisionomia del concordato in appello «rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) - comporta che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599- bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate di quelle previste dall'art. 448- bis cod. pen. perché riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata» (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).

4. Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas