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Ordinanza — n. 9974/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against sentence under art. 599-bis dismissed for inadmissible grounds regarding penalty determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9974/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a sentence under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code inadmissible. The appellant argued for the annulment of the reduced sentence based on alleged errors in applying penal law and omissions in assessing mitigating circumstances. The court rejected these claims because such grievances regarding penalty determination do not fall within the admissible scope of appeals against settlement agreements.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentences issued pursuant to Article 599-bis of the Criminal Procedure Code are admissible only for specific grounds concerning the formation of the party's will, public prosecutor's consent, or the content of the judge's ruling, excluding complaints about omitted mitigating circumstances or penalty determination errors.

Parole chiave

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Article 599-bis Criminal Procedure Code inadmissible cassation appeal mitigating circumstances assessment penalty determination errors settlement agreement appeal scope attenuazione della pena pena convenzionale tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza del 27 ottobre 2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 27 ottobre 2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez.
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969
276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUGLIANO ANTONIO nato a AVELLINO il 28/01/1976 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 27 ottobre 2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava in un anno, otto mesi di reclusione e seicento euro di multa la pena inflitta in primo grado ad Antonio Giugliano per il delitto di tentata estorsione.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge penale e vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella del danno patrimoniale di speciale tenuità.• I • 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo non consentito. Infatti, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero - come da ultimo statuito dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) - alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza. Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e della sussistenza di circostanze attenuanti nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.