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Ordinanza — n. 9973/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for omitted sentencing grounds under Article 129 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9973/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of Article 129 regarding sentencing grounds, but the court held that such complaints were waived in the appellate stage. Consequently, the court ruled that omitted sentencing elements cannot be raised in cassation when the appellate court provided a reasoned decision.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; In cassation appeals regarding settlement agreements, complaints about omitted sentencing grounds or waived conditions are inadmissible if the appellate court issued a reasoned decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal omitted sentencing grounds waived conditions settlement agreement Article 129 procedure pene e misure errore nella commisurazione della pena nulla poena sine lege

Disposizioni normative citate

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Art. 599 cod. proc. pen.
La Corte di appello di Venezia con sentenza del 21/09/2023 su richiesta di Petrova Elizabeta Nikolinova, per quanto qui di interesse, ai sensi degli art. 599, 599- bis cod.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
La ricorrente richiama elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in presenza di una motivazione congrua ed articolata che non si presta a censure in questa sede.
Art. 129 cod. proc. pen.
Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Petrova Elizabeta Nikolinova ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensorff con motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att.
art. 173 disp.att. cod. proc. pen
Petrova Elizabeta Nikolinova ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensorff con motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il motivo proposto è manifestamente infondato, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020
276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETROVA ELIZABETA NIKOLINOVA nato il 13/11/1995 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Venezia con sentenza del 21/09/2023 su richiesta di Petrova Elizabeta Nikolinova, per quanto qui di interesse, ai sensi degli art. 599, 599- bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa in data 17/01/2023 dal Tribunale di Padova, ha rideterminato la pena per i delitti ascritti nella misura di mesi sette di reclusione ed euro 180,00 di multa.

2. Petrova Elizabeta Nikolinova ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensorff con motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo proposto è manifestamente infondato, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01).

La ricorrente richiama elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in presenza di una motivazione congrua ed articolata che non si presta a censure in questa sede.

2. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 16 febbr