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Ordinanza — n. 9972/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated robbery sentencing, citing waiver of penalty review rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9972/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Bellouza Aziz and Khai Adil inadmissible regarding their sentencing. The defendants argued for a violation of procedural law and errors in penalty determination, but the court noted they had previously waived specific grounds for acquittal in the appellate stage. Consequently, the court ruled that complaints about the final penalty amount fall outside the scope of admissible cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeals under Art. 599-bis c.p.p., complaints regarding the determination of the penalty are inadmissible if the party waived acquittal grounds and the penalty does not constitute an illegal sanction.

Parole chiave

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inadmissible appeal penalty determination waiver of acquittal aggravated robbery cassation review limits altri capi d'accusa gravi addebiti penali dichiarazione mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 599 c.p.p.
La Corte di appello di Milano con sentenza del 26/10/2023 su richiesta di Bellouza Aziz e Khai Adil, per quanto qui di interesse, ai sensi degli art. 599, 599-bis cod.
Art. 599-bis c.p.p.
La Corte di appello di Milano con sentenza del 26/10/2023 su richiesta di Bellouza Aziz e Khai Adil, per quanto qui di interesse, ai sensi degli art. 599, 599-bis cod.
Art. 81 c.p.
Art. 495 c.p.
Art. 129 c.p.p.
Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 129 cod.
art. 173 disp.att. cod. proc. pen
Bellouza Aziz e Khai Adil hanno presentato ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, con motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
artt. 599- bis cod. proc. pen
Per il solo Khai Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 599- bis cod. proc. pen., 81, comma secondo, 495, comma secondo, cod.pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
I ricorrenti richiamano elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020
276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELLOUZA AZIZ nato il 31/05/1975 KHAI ADIL nato il 08/09/1988 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 26/10/2023 su richiesta di Bellouza Aziz e Khai Adil, per quanto qui di interesse, ai sensi degli art. 599, 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza emessa in data 13/02/2023 dal Gip del Tribunale di Milano, ha rideterminato la pena per i delitti ascritti a Bellouza Aziz e Khai Adil nella misura di anni sette e mesi quattro di reclusione ed euro 4000,00 di multa per Bellouza e anni otto, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 3600,00 di multa per Khai (in relazione a plurimi episodi di rapina aggravanti per entrambi in concorso e per il solo Khai anche per il capo 10) ai sensi degli artt. 81, 495, comma primo e secondo, n. 2, cod. pen. ).

2. Bellouza Aziz e Khai Adil hanno presentato ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, con motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. per entrambi. 2.2. Per il solo Khai Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 599- bis cod. proc. pen., 81, comma secondo, 495, comma secondo, cod.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi proposti possono essere trattati congiuntamente e sono all'evidenza manifestamente infondati, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01).

I ricorrenti richiamano elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in presenza di una motivazione congrua ed articolata che non si presta a censure in questa sede, non solo quanto alla evidente considerazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen., ma anche quanto alla caratterizzazione della condotta di cui al capo 10) non posta in continuazione con le altre condotte imputate al Khai, attesa la richiamata diversità di contesto e azione anche spazio temporale, specificamente enunciata in sentenza con il richiamo analitico alla emersione di elementi rilevanti al fine della affermazione della responsabilità con riferimento ad ogni singolo capo di imputazione.

2. I ricorsi devono conseguentemente essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in