Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper grounds regarding sentencing and lack of concourse proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a reduced sentence due to lack of proof regarding the co-accused's involvement in the aggravated robbery attempt. The court ruled that complaints about sentencing determinations or waived pleas fall outside the admissible scope for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: Appeals against sentences under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are admissible only for specific grounds regarding the formation of the party's will, prosecutor's consent, or specific statutory exceptions, excluding complaints about sentencing determinations or waived pleas.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPINOZA GUTIERREZ NICK ALESSANDRO (CUI 05PDY43) nato a LAVAGNA il 02/08/1999 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE DI APPELLO DI GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 20 novembre 2023 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava in un anno, sei mesi di reclusione e trecento euro di multa la pena inflitta in primo grado a Espinoza Gutierrez Nick Alessandro per il delitto di tentata rapina aggravata.
2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge penale (art.628 cod. pen.), in quanto, mancando "la prova del concorso nel fatto della coimputata", "il ricorrente doveva essere ritenuto responsabile del tentativo di rapina non aggravato".
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo non consentito. Infatti, a prescindere dalla eccentricità del motivo di impugnazione (non rilevando ovviamente il concorso dell'imputata ai fini del riconoscimento dell'aggravante della recidiva, ritenuta equivalente alle attenuanti generiche), va ribadito che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero - come da ultimo statuito dalle Sezioni Unite (Sez.
U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) - alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza. Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).
4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen