Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds and lack of relevant reasoning in appeal judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to provide adequate reasoning regarding grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim, citing established precedent that such waived grounds and sentencing determinations are not reviewable in cassation when the appeal judgment contains sufficient reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeals for settlement agreements, cassation reviews are limited to the formation of the party's will, prosecutor consent, and divergent content, excluding waived grounds, acquittal conditions, and sentencing determinations not reflecting illegal sanctions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEOMANNI LUIGI nato a MINERVINO DI LECCE il 29/04/1960 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Lecce con sentenza del 27/10/2023 su richiesta di Leomanni Luigi, per quanto qui di interesse, ai sensi degli art. 599, 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa in data 29/11/2022 dal Gip del Tribunale di Lecce, ha rideterminato la pena per il delitto ascritto (artt. 110, 648-bis cod. pen.) nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 8000,00 di multa.
2. Leomanni Luigi ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensori, con motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.t. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. per omessa motivazione in ordine ad una delle cause di proscioglimento per una delle cause previste dal predetto articolo. 2.2. Vizio della motivazione perché mancante; la motivazione doveva essere resa ed essere adeguata anche in caso di concordato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi proposti possono essere trattati congiuntamente e sono all'evidenza manifestamente infondati, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01).
Il ricorrente richiama elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in presenza di una motivazione congrua ed articolata che non si presta a censure in questa sede.
2. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 16 f