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Ordinanza — n. 9969/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for waived grounds and penalty determination not challenged under concordato rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9969/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for violations of constitutional and procedural laws regarding the appellate court's handling of a concordato procedure. The court rejected these claims, citing established precedent that grounds waived at the appellate stage or unrelated to the legality of the imposed sanction cannot be raised in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In cassation appeals against appellate concordato judgments, complaints regarding waived grounds, lack of acquittal condition assessment, or penalty determination flaws are inadmissible unless they prove the sanction's illegality.

Parole chiave

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concordato in appello ricorso in cassazione inammissibilità motivi determinazione della pena art. 129 codice di procedura penale giurisprudenza di legittimità spese processuali commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 11/12/2023 su richiesta di Maftei Ionut Maricel, per quanto qui di interesse, ai sensi degli art. 599, 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 129 cod.
Art. 111 Cost.
Violazione di legge e mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 111 Cost. e art.
Art. 125, comma 3, c.p.p.
e art. 125, comma 3, cod.
art. 173 disp.att. cod. proc. pen
Maftei Ionut Maricel ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensori, con motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
art. 111 Cost
Violazione di legge e mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
art. 129 cod. proc. pen
Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il ricorrente richiama elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020
276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAFTEI IONUT MARICEL nato il 08/04/1996 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 11/12/2023 su richiesta di Maftei Ionut Maricel, per quanto qui di interesse, ai sensi degli art. 599, 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa in data 02/05/2023 dal Tribunale di Caltanissetta, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. ha rideterminato la pena per i delitti ascritti nella misura di anni sei di reclusione ed euro 1500,00 di multa.

2. Maftei Ionut Maricel ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensori, con motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 111 Cost. e art. 125, comma 3, cod. proc. pen. che doveva essere resa anche in caso di concordato. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi proposti possono essere trattati congiuntamente e sono all'evidenza manifestamente infondati, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01).

Il ricorrente richiama elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in presenza di una motivazione congrua ed articolata che non si presta a censure in questa sede.2. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 16