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Ordinanza — n. 9968/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding waived acquittal grounds and sentencing errors in appeal reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9968/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal violated the law by failing to evaluate prescription and incorrectly recognizing recidivism after reforming the sentence. The court rejected these claims, citing established precedent that appeals against appellate sentence reforms cannot challenge waived acquittal grounds or sentencing errors not constituting illegal sanctions.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.: In appeals against sentence reforms under Art. 599-bis c.p.p., appeals regarding waived acquittal grounds or sentencing errors are inadmissible.

Parole chiave

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appellate sentence reform inadmissible cassation appeal waived acquittal grounds recidivism recognition sentencing error review recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599 c.p.p.
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 27/06/2023 su concorde richiesta di De Rosa Ferdinando, per quanto qui di interesse, ai sensi degli art. 599, 599-bis cod.
Art. 599-bis c.p.p.
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 27/06/2023 su concorde richiesta di De Rosa Ferdinando, per quanto qui di interesse, ai sensi degli art. 599, 599-bis cod.
Art. 129 c.p.
pen., in relazione alla mancata valutazione della prescrizione già maturata anche per il delitto di rapina in appello; la Corte di appello ha ritenuto ricorrente la recidiva in realtà insussistente in violazione di legge; del tutto omessa la valutazione ex art. 129 cod.
Art. 99 c.p.
Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli art. 99 e 62- bis cod.
Art. 62-bis c.p.
pen., in riforma della sentenza emessa in data 04/11/2014 dal Tribunale di Benevento ha rideterminato la pena per il delitto di cui al capo a) della rubrica (art. 628 cod.
art. 628 cod. pen
pen., in riforma della sentenza emessa in data 04/11/2014 dal Tribunale di Benevento ha rideterminato la pena per il delitto di cui al capo a) della rubrica (art. 628 cod.
art. 173 disp.att. cod. proc. pen
De Rosa Ferdinando ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensori, con motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
art. 129 cod. pen
pen., in relazione alla mancata valutazione della prescrizione già maturata anche per il delitto di rapina in appello; la Corte di appello ha ritenuto ricorrente la recidiva in realtà insussistente in violazione di legge; del tutto omessa la valutazione ex art. 129 cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il ricorrente richiama elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.3.
art. 129 cod. proc. pen
pen., in relazione alla mancata valutazione della prescrizione già maturata anche per il delitto di rapina in appello; la Corte di appello ha ritenuto ricorrente la recidiva in realtà insussistente in violazione di legge; del tutto omessa la valutazione ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020
276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA FERDINANDO nato a TELESE il 10/10/1955 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR (OR

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 27/06/2023 su concorde richiesta di De Rosa Ferdinando, per quanto qui di interesse, ai sensi degli art. 599, 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa in data 04/11/2014 dal Tribunale di Benevento ha rideterminato la pena per il delitto di cui al capo a) della rubrica (art. 628 cod. pen.) in unni uno e mesi dei reclusione ed euro 600,00 di multa, con revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e conferma nel resto 2. De Rosa Ferdinando ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensori, con motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge ai sensi degli artt. 129 e 157 cod. proc. pen., in relazione alla mancata valutazione della prescrizione già maturata anche per il delitto di rapina in appello; la Corte di appello ha ritenuto ricorrente la recidiva in realtà insussistente in violazione di legge; del tutto omessa la valutazione ex art. 129 cod. pen. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli art. 99 e 62- bis cod. pen.; il riconoscimento della contestata recidiva è irragionevole e comunque le circostanze attenuanti generiche dovevano essere concesse in regime di prevalenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi proposti possono essere trattati congiuntamente e sono all'evidenza manifestamente infondati, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01).

Il ricorrente richiama elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.3. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data