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Ordinanza — n. 9957/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as preliminary order on complaint irregularity is not independently appealable under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9957/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the preliminary order regarding the irregularity of the complaint was not appealable on its own. The appellant argued the lower court lacked motivation for rejecting the complaint filed by a company representative, citing specific articles of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that under Article 586, such preliminary orders can only be challenged via the final judgment, rendering this direct appeal procedurally impossible.

Regesto Legislator

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Art. 586, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 591, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: Preliminary orders in criminal proceedings are not independently appealable and must be challenged only through the final judgment.

Parole chiave

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preliminary order appeal criminal procedure code inadmissible appeal complaint irregularity procedural impropriety opposizione al precetto esecutivo legittimazione a contestare licenza decisione di non sollevare obiezioni

Disposizioni normative citate

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Art. 586, comma 1, cod. proc. pen.
Il Collegio osserva che, nella specie, assume rilievo il disposto dell'art. 586, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod.
Art. 591, lett. b), cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 120 cod. pen
337, comma 3, dello stesso codice, all'art. 120 cod. pen.
art. 111 Cost
e all'art. 111 Cost., che il Tribunale di Messina avrebbe «ritenuto - con una motivazione carente - di rigettare l'eccezione di irregolarità della querela sporta in nome della Siberg s.r.l.
art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LEO ANNUNZIATA, nata a Messina il 23/02/1990 avverso l'ordinanza del 21/11/2023 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 21/11/2023, il Tribunale di Messina, investito del giudizio nei confronti dell'imputata Annunziata De Leo, rigettava le eccezioni che erano state sollevate dalla difesa della stessa De Leo relativamente a due questioni preliminari concernenti l'irregolarità della querela che era stata sporta dalla persona offesa Sibeg s.r.I., sotto i profili, in particolare, della sussistenza del potere di rappresentanza del soggetto persona fisica che l'aveva proposta e del potere di depositare l'atto in capo al soggetto che l'aveva, appunto, depositato.

2. Avverso l'indicata ordinanza del 21/11/2023 del Tribunale di Messina, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Annunziata De Leo, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., e con riferimento all'art. 337, comma 3, dello stesso codice, all'art. 120 cod. pen. e all'art. 111 Cost., che il Tribunale di Messina avrebbe «ritenuto - con una motivazione carente - di rigettare l'eccezione di irregolarità della querela sporta in nome della Siberg s.r.l. da soggetto che, benché qualificatosi come amministratore delegato, ha omesso di specificare l'origine dei propri poteri di legale rappresentante della società». 2.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) e d), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 333, comma 2, 336 e 337 cod. proc. pen. - in relazione agli artt. 122 e 125 dello stesso codice - all'art. 120 cod. pen. e all'art. 111 Cost., che il Tribunale di Messina avrebbe «rigettato, con motivazione pressocché carente, se non addirittura insussistente, l'eccezione di irregolare deposito della querela».

3. Il Collegio osserva che, nella specie, assume rilievo il disposto dell'art. 586, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale, quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari - quale è quella che viene qui in rilievo - ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. Il riconoscimento, da parte dell'ordinamento, di un potere d'impugnazione specifico, ancorché differito, esclude pertanto la possibilità che le stesse ordinanze e, in particolare, quella in esame, possano essere impugnate immediatamente (e non soltanto unitamente alla sentenza).

4. Trattandosi di impugnazione proposta dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del primo periodo di quest'ultimo comma, secondo cui la Corte di cassazione decide senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso proposto, tra l'altro, nei casi di cui alla lett.

b) del comma 1 dell'art.591 cod. proc. pen., cioè «quando il provvedimento non è impugnabile».

5. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle