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Sentenza — n. 9956/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against order to refer property dispute to civil court while maintaining seizure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9956/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Giancarlo Lasagni's appeal against a Modena tribunal order to refer a property dispute to civil court while maintaining a seizure. Lasagni argued the prosecutor's seizure order lacked motivation and violated procedural articles, but the tribunal correctly identified a genuine ownership controversy involving prior fraudulent transfers. The court affirmed that when property ownership is contested or disputed, the criminal judge must refer the matter to the competent civil judge while keeping the seizure in place.

Regesto Legislator

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Art. 263, comma 3; Art. 324, comma 8 of the Code of Criminal Procedure: When the ownership of seized property is contested or disputed, the criminal court must refer the property dispute to the competent civil court while maintaining the seizure.

Parole chiave

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criminal seizure property ownership dispute civil court referral procedural motivation seizure maintenance sequestro del veicolo stato difettoso del veicolo detentore di veicolo

Disposizioni normative citate

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Art. 263, comma 3 of the Code of Criminal Procedure
Ne consegue che sussiste una potenziale controversia avente ad oggetto la proprietà del bene oggetto di riciclaggio tra la prima società intestataria del bene e il ricorrente, ultimo detentore.• L'art. 263 cod.
Art. 324, comma 8 of the Code of Criminal Procedure
pen., comma 3, e l'art. 324 cod.
Art. 616 of the Code of Criminal Procedure
Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 23, comma 8 of D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
Art. 94, comma 2 of D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
art. 263 cod. proc. pen
Ne consegue che sussiste una potenziale controversia avente ad oggetto la proprietà del bene oggetto di riciclaggio tra la prima società intestataria del bene e il ricorrente, ultimo detentore.• L'art. 263 cod. proc. pen., comma 3, e l'art.
art. 324 cod. proc. pen
pen., comma 3, e l'art. 324 cod. proc. pen., comma 8, stabiliscono che, nel caso in cui occorra disporre un dissequestro, e sia controversa (art.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19674 del 27/04/2022
Sez. 2, n. 49530 del 24/10/2019
Sez. 2, n. 49530 del 24/10/2019, Manzone, Rv.
Sez. 2, n. 38418 del 08/07/2015
277935-01; Sez. 2, n. 38418 del 08/07/2015, Guadagnino, Rv.
Sez. 2, n. 44960 del 30/09/2014
264532-01; Sez. 2, n. 44960 del 30/09/2014, Sinnec s.p.a., Rv.
Sez. 1, n. 23333 del 16/04/2014
260318-01; Sez. 1, n. 23333 del 16/04/2014, Pedotti, Rv.
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LASAGNI GIANCARLO nato a FORMIGINE il 10/06/1955 avverso la ordinanza del 27/09/2023 del TRIBUNALE DI MODENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 27 settembre 2023 il Tribunale di Modena, decidendo sulla richiesta di riesame presentata dal terzo interessato Giancarlo Lasagni avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di un'autovettura emesso dal Pubblico ministero in relazione ad un ipotizzato reato di riciclaggio, disponeva il mantenimento del sequestro e rimetteva al giudice civile la risoluzione della controversia sulla proprietà del bene.2. Ha proposto ricorso Giancarlo Lasagni, a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, lamentando "violazione degli artt. 355.2 e 125.3 c.p.p. per carenza di motivazione dei provvedimenti".

Il Tribunale ha affermato che il decreto del Pubblico ministero era privo di motivazione, in assenza anche della configurabilità di una funzione probatoria del sequestro, cui conseguiva la illegittimità del vincolo apposto, e ha riconosciuto nel contempo la buona fede del ricorrente, che acquistò regolarmente il veicolo, pagandone il prezzo, corrispondente al valore di mercato. Tuttavia, il Tribunale ha errato nel ritenersi "legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state radicalmente e illegittimamente pretermesse".

3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

4. Il ricorso va rigettato per l'infondatezza del motivo proposto.

5. Il Tribunale ha osservato che il veicolo posto sotto sequestro era stato immatricolato per la prima volta a favore della Leasys s.p.a. (ora Drivalia s.p.a.), che due anni dopo aveva presentato querela per appropriazione indebita nei confronti di tale Alessio Piga, il quale aveva noleggiato il mezzo senza pagare i canoni e senza poi restituirlo. Da successivi accertamenti era emerso che l'autovettura aveva avuto diversi passaggi di proprietà il primo dei quali in favore della Ego Car s.r.I., avvenuto attraverso la presentazione di falsa documentazione, circostanza in ragione della quale la Drivalia s.p.a. presentò una integrazione di querela.

Ne consegue che sussiste una potenziale controversia avente ad oggetto la proprietà del bene oggetto di riciclaggio tra la prima società intestataria del bene e il ricorrente, ultimo detentore.• L'art. 263 cod. proc. pen., comma 3, e l'art. 324 cod. proc. pen., comma 8, stabiliscono che, nel caso in cui occorra disporre un dissequestro, e sia controversa (art. 263, comma 3) o contestata (art. 324, comma 8) la proprietà delle cose sequestrate, con conseguente incertezza nella individuazione del soggetto avente diritto alla restituzione, il giudice rinvia la decisione della controversia al giudice civile (art. 324, comma 8) del luogo competente in primo grado (art. 263, comma 3), mantenendo nel frattempo il sequestro.

L'ordinanza impugnata, pertanto, ha seguìto il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di restituzione della cosa sequestrata, alla luce delle suddette disposizioni, il giudice penale procedente, ove accerti l'esistenza di una controversia sulla proprietà nonché la serietà della stessa, specie in difetto della pendenza di una corrispondente lite civile, è tenuto a rimettere gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la decisione della predetta controversia, mantenendo nel frattempo il sequestro (Sez. 3, n. 19674 del 27/04/2022, Nuova A.C.B. s.r.I., Rv. 283173-01;

Sez. 2, n. 49530 del 24/10/2019, Manzone, Rv. 277935-01; Sez. 2, n. 38418 del 08/07/2015, Guadagnino, Rv. 264532-01; Sez. 2, n. 44960 del 30/09/2014, Sinnec s.p.a., Rv. 260318-01; Sez. 1, n. 23333 del 16/04/2014, Pedotti, Rv. 259917-01).

6. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen