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Sentenza — n. 9943/2024 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal against acquittal annulled due to contradictory reasoning on fraud elements despite victim's negligence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9943/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance criminal acquittal regarding civil liability due to contradictory reasoning on the existence of fraud. The appellant argued the lower court ignored the defendant's deceptive acts and the victim's negligence did not preclude criminal liability. The court agreed, ruling that the civil effects of the acquittal must be re-examined by a civil judge.

Regesto Legislator

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Art. 622 c.p.p.; Art. 576 c.p.r.; The civil effects of a criminal acquittal are subject to separate review when the lower court's reasoning on the existence of fraudulent elements is contradictory, regardless of the victim's negligence.

Parole chiave

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criminal acquittal civil effects fraud element contradiction victim negligence liability art. 622 code of criminal procedure civil liability criminal judgment corruzione falsificazione di monete appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 622 c.p.p.
La nuova disposizione, dunque, non è applicabile nel caso di specie e l'annullamento della sentenza impugnata andrà disposto, in forza delle ragioni di séguito esposte, ai sensi dell'art. 622 del codice di rito.
Art. 576 c.p.r.
art. 578 cod. proc. pen
182 del 30 luglio 2021, ha affermato che il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria in presenza di un reato estinto per prescrizione (art. 578 cod.
art. 2043 cod. civ
pen.), «non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)».
art. 622 cod. proc. pen
Pertanto, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata ai fini dell'accertamento della responsabilità civile, fermi restando gli effetti penali, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42867 del 20/06/2017, Gulì
Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, C.
271241-01; conformi, ad es., Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, C., Rv.
Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019, De Sabbata
Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019, De Sabbata, Rv.
Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva
278011-01; Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile: CORONA GIOVANNI nato a GENOVA il 26/07/1975 c/ BASILE SARA nata a ALESSANDRIA il 06/06/1989 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE DI APPELLO DI GENOVAvisti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico Pedicini, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile avv. Vincenzo Lagomarsino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 settembre 2021, emessa ad esito del giudizio ordinario, il Tribunale di Genova dichiarava non doversi procedere nei confronti di Sara Basile per il reato di truffa per difetto di una condizione di procedibilità, in quanto la querela della persona offesa Giovanni Corona era stata presentata tardivamente. Con la sentenza qui impugnata la Corte di appello di Genova, in riforma della decisione di primo grado, ritenuto il reato procedibile d'ufficio in presenza dell'aggravante, contestata in fatto, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 7 cod. pen., assolveva l'imputata per insussistenza del fatto. Secondo la tesi accusatoria, disattesa dal giudice di appello, Sara Basile, mediante una serie di artifizi e raggiri, aveva indotto Giovanni Corona a farsi consegnare, asseritannente in prestito, la somma di 46.500 euro con la falsa promessa di restituirgliela con varie modalità alternative.

2. Ha proposto ricorso Giovanni Corona, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza, agli effetti della responsabilità civile, in ragione di due motivi. 2.1. Erronea applicazione della legge penale, nella parte in cui viene affermata l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato con riferimento ai raggiri posti in essere dall'imputata, che non ha partecipato al dibattimento né ha mai reso dichiarazioni al fine di contrastare la versione dei fatti della persona offesa, risultante dal contenuto della denuncia-querela, acquisita in giudizio con il consenso delle parti, e dalla testimonianza assunta in giudizio.

La sentenza ha ignorato la circostanza che Sara Basile si recò a ritirare l'autovettura di nascosto, impedendo alla persona offesa di intestarsi il mezzo al fine di tutelare la propria posizione creditoria, e ha illogicamente considerato la mancata richiesta di un atto scritto, al momento della concessione del prestito, quale prova della mancanza dei raggiri. 2.2. Contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui viene affermata la mancanza di raggiri per l'assenza di ulteriori circostanze capaci di rafforzare le dichiarazioni mendaci. La motivazione riporta ben cinque comportamenti dell'imputata, sui quali vi sono state le dichiarazioni della persona offesa, ma contraddittoriamente ha concluso per l'insussistenza del fatto a supporto del dichiarato, nonostante le plurime false rappresentazioni della realtà chiaramente finalizzate a carpire con l'inganno il versamento da parte di Giovanni Corona della somma di denaro richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.2. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (secondo il quale, «[q]uando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile»), si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione. La nuova disposizione, dunque, non è applicabile nel caso di specie e l'annullamento della sentenza impugnata andrà disposto, in forza delle ragioni di séguito esposte, ai sensi dell'art. 622 del codice di rito.

3. Alla luce della pronuncia della Corte EDU Pasquini contro Repubblica di San Marino, la Corte costituzionale, con sentenza n. 182 del 30 luglio 2021, ha affermato che il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria in presenza di un reato estinto per prescrizione (art. 578 cod. proc. pen.), «non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)».

È vero, infatti, che la lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice, e dunque la commissione del reato, costituisce danno ingiusto ai sensi degli artt. 2043 e 2059 cod. civ.; tuttavia, una volta definito il profilo penale della vicenda, «il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un "danno ingiusto" secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno».

Questi principi sono applicabili, a maggior ragione, anche nel caso in cui la vicenda penale si sia conclusa con un'assoluzione dell'imputato in secondo grado, non impugnata dal Pubblico ministero ma solo dalla parte civile ai sensi dell'art.p 576 del codice di rito, essendo in discussione solo gli effetti civili della decisione, senza alcuna possibile influenza sulla vicenda penale. Per questa ragione non risulta condivisibile il rilievo del Procuratore generale che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso evocando una "distinzione tra frode civile e frode penale laddove per quest'ultima è richiesto un quid pluris rispetto alla prima e precisamente un apparato esteriore destinato a convalidare i fatti falsamente affermati".

4. Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che la Corte di appello ha escluso non già la presenza di un fatto doloso commesso dall'imputata, quanto quella degli artifizi e raggiri quali elementi costitutivi di un reato il cui accertamento ora non è più necessario. Peraltro, come evidenziato dal ricorrente, la sentenza ha riportato una serie di rilevanti circostanze esposte dalla Basile a Corona (la falsità di alcune delle quali risulta dimostrata dalle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta attendibile dalla Corte territoriale), sminuendone però la portata solo in quanto si sarebbe trattato di "mere rappresentazioni verbali di possibilità future e aleatorie, delle quali il Corona si è automaticamente accontentato".

In proposito va ricordato, però, il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la negligenza e superficialità della persona offesa non escludono la configurabilità del reato di truffa, posto che «la rilevanza penale dell'accertata, fraudolenta, induzione in errore non viene meno per il solo fatto che il deceptus abbia a sua disposizione strumenti di difesa, in ipotesi non compiutamente utilizzati, poiché in siffatta situazione la responsabilità penale è sempre collegata al fatto dell'agente, ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima negligente» (Sez. 2, n. 42867 del 20/06/2017, Gulì, Rv. 271241-01; conformi, ad es., Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, C., Rv. 278230-01;

Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019, De Sabbata, Rv. 278011-01; Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268960-01). Adattando il principio al profilo civilistico qui in discussione, si deve ritenere che la fiducia riposta dalla persona offesa senza garanzie non è da sola rilevante al fine di escludere che la Basile abbia agito sin dall'inizio con il proposito di non restituire la somma chiesta in prestito, ipotesi che potrebbe essere avallata proprio dalla falsa rappresentazione di alcune circostanze nonché dal comportamento successivo alle richieste di restituzione.

La motivazione della sentenza sul punto è effettivamente contraddittoria.

5. Pertanto, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata ai fini dell'accertamento della responsabilità civile, fermi restando gli effetti penali, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anc