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Sentenza — n. 9942/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals for retrial as they merely repeat previously rejected arguments without new facts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9942/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the criminal appeals by two brothers inadmissible, ordering them to pay court costs. The applicants argued that the lower court ignored the lack of causal link between stealing a wallet and using a prepaid card, and that one brother merely watched without contributing to the crime. The court rejected these claims, ruling that the appeals were inadmissible because they simply reiterated grievances already properly dismissed by the Court of Appeal without presenting new evidence or engaging with the existing legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, e Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if they merely repeat grievances already correctly dismissed by the appellate court without confronting the arguments or presenting new specific grounds.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiteration of rejected arguments lack of new specific grounds causal link in theft accomplice liability standards dolus incidens dolo penale pregiudizio finanziario imminente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 173 disp.att. cod. proc. pen
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Fumagalli Douglas e Fumagalli Jody, per mezzo dei propri difensori, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FUMAGALLI DOUGLAS NATO A CREMA IL 01/08/1978 FUMAGALLI JODY NATO A MANTOVA IL 23/12/1984 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di MANTOVA; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti Avv. BRESCIANI OSCAR e Avv. GIANFRANCO MANUALI, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Brescia con sentenza del 14/12/2022 ha confermato la sentenza del Gup presso il Tribunale di Mantova, ad esito di rito abbreviato, del 29/04/2022, con la quale Fumagalli Douglas e Fumagalli Jody sono stati condannati alla pena di giustizia per i delitti agli stessi ascritti ai capi a) e b) della rubrica (artt. 110, 648 cod. pen., artt. 110 e 493-ter cod. pen.).

2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Fumagalli Douglas e Fumagalli Jody, per mezzo dei propri difensori, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen.

3. Ricorso Fumagalli Douglas. Violazione di legge ed erronea applicazione di legge penale in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti realizzata dalla Corte di appello; è la stessa motivazione della Corte di appello a richiamare la non rilevante distanza spazio-temporale tra la sottrazione della borsetta e l'utilizzo della carta prepagata; tale elemento a parere della difesa è risolutivo, a prescindere dalla mancata giustificazione in ordine al possesso della carta.

4. Ricorso Fumagalli Jody. Vizio della motivazione perché carente, illogica e manifestamente contraddittoria nell'aver attribuito il fatto al ricorrente; manca qualsiasi elemento effettivo per poter ritenere il concorso nel reato. Le motivazioni rese in ordine al capo b) della rubrica sono del tutto reiterative della motivazione di primo grado, senza effettivamente rispondere alle censure sollevate con l'appello; la semplice presenza del ricorrente vicino al fratello non è elemento sufficiente per l'attribuzione di responsabilità a titolo di concorso, in mancanza tra l'altro di qualsiasi contributo morale. Il Fumagalli Jody ha semplicemente assistito all'utilizzo della carta nel bar, nella veste di mero spettatore eventualmente connivente. Quanto al capo a) la difesa ha invece rilevato una omessa motivazione sulla richiesta assoluzione; manca qualsiasi riscontro alla imputazione per ricettazione.

5. Il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 4- 6. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi non consentiti e, al tempo stesso, privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali i ricorrenti non si confrontano. La difesa dei ricorrenti ha contestato le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, sostenendo mancata considerazione della effettiva ricorrenza degli elementi costitutivi dei reati contestati senza confrontarsi con le argomentazioni, logiche ed argomentate, della Corte di appello, che ha evidentemente disatteso l'effettiva rilevanza degli argomenti richiamati anche in questa sede, in modo del tutto reiterativo, dalla difesa, in considerazione del complesso di elementi probatori acquisiti in giudizio, con inequivoca affermazione di responsabilità a carico dei ricorrenti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01).

7. La Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata dichiarazione di responsabilità, gli elementi indicati a pagg. 7 e seg. della sentenza impugnata, rilevando esplicitamente come non fosse possibile accedere alla tesi difensiva, sia quanto alla riqualificazione del delitto di ricettazione in furto, che quanto al ruolo svolto dal Jody Fumagalli, tenuto conto della complessiva ricostruzione emergente dagli atti di indagine acquisiti durante il giudizio abbreviato in primo grado, escludendo qualsiasi portata risolutiva alla non allegata e generica versione alternativa fornita dai ricorrenti durante il giudizio, specificando anche portata e caratteristiche della ingiusta utilità ottenuta.

In tal senso la Corte di appello ha ricostruito caratteristiche della azione, utilizzo della carta illegittimamente acquisita, diretta partecipazione e consapevolezza dei due fratelli quanto all'illegittimo uso e profitto conseguente alla monetizzazione realizzata all'interno del bar quadrifoglio. 2., 8. I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa