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Ordinanza — n. 9935/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal converted to appeal due to lack of concurrent fine for theft conviction under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9935/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale's cassation appeal was converted into an appeal by the Court of Cassation. The public prosecutor argued the lower court failed to impose the mandatory concurrent fine required by law for the theft conviction. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal of Venice for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 580 cod. proc. pen.: When a cassation appeal by the public prosecutor lacks connection with the appeal by the accused, the court converts the public prosecutor's appeal into an appeal to ensure the case proceeds to the appellate court.

Parole chiave

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Cassation appeal conversion Public prosecutor appeal Concurrent fine requirement Theft conviction penalty Italian Criminal Procedure Code sanzione penale estorsione riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, deducendo, con unico motivo di doglianza, la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett.
Art. 12, lett. a) e b), cod. proc. pen.
Ricorre connessione soggettiva ed oggettiva tra le due diverse impugnazioni, ai sensi dell'art. 12, lett.
Art. 580 cod. proc. pen.
pen., va, quindi, disposta la conversione del ricorso proposto dalla parte pubblica in appello, ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen..
art. 580 cod. proc. pen
pen., va, quindi, disposta la conversione del ricorso proposto dalla parte pubblica in appello, ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse dal Procuratore generale presso la Corte di Appello di Venezia, nel processo a carico di CARPEGGIANI Nicola, nato a Verona il 20/03/196, avverso la sentenza emessa in data 11/10/2023 dal Tribunale di Verona. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Alessandro Cimmino, che ha chiesto convertirsi il ricorso in appello.

IN FATTO E IN DIRITTO . Con sentenza in data 11 ottobre 2023 il Tribunale di Verona ha dichiarato Nicola Carpeggiani responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. 629 cod. pen. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili ed alla rifusione, in favore delle medesime parti civili, delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, deducendo, con unico motivo di doglianza, la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento all'art.629 cod. pen.), non avendo il Tribunale irrogato la pena pecuniaria della multa, prevista dalla legge quale pena congiunta alla sanzione detentiva, che il giudice non può disapplicare.

Avverso la medesima sentenza ha proposto appello anche l'imputato, con atto in data 23 dicembre 2023, qui trasmesso a mezzo p.e.c. in data 30 gennaio 2024. Avverso la medesima sentenza pendono pertanto due diverse specie di impugnazione, il ricorso per cassazione, proposto dalla parte pubblica e l'appello, proposto dall'imputato. Ricorre connessione soggettiva ed oggettiva tra le due diverse impugnazioni, ai sensi dell'art. 12, lett.

a) e b), cod. proc. pen., va, quindi, disposta la conversione del ricorso proposto dalla parte pubblica in appello, ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Venezia per il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2024.