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Sentenza — n. 9932/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for failure to assess post-crime conduct and damage under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9932/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Genoa Court of Appeal's judgment regarding the defendant's claim for non-punibility under Article 131-bis of the Penal Code. The lower court had rejected the defense's argument that subsequent conduct and the actual amount of damage were mitigating factors, focusing instead solely on the defendant's intent. The Supreme Court ruled that the appellate court failed to evaluate these specific statutory elements required by the law, necessitating a new trial on the issue of non-punibility.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 133 c.p.: The subsequent conduct following a crime and the actual extent of the damage must be explicitly evaluated alongside other factors to determine the particular leniency of the offense under Article 131-bis of the Penal Code.

Parole chiave

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Article 131-bis Penal Code non-punibility cause subsequent conduct evaluation damage extent assessment Cassation annulment mitigating circumstances criminal leniency truffa all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
n.150/2022 prevede espressamente che una delle direzioni su cui si è intervenuti relativamente all'art. 131-bis cod.
Art. 133 c.p.
131 bis c.p., non come autonomo (autosufficiente) indice-requisito di tenuità dell'offesa, bensì come ulteriore criterio, accanto a quelli di cui all'art. 133, co.
D.Lgs. n.150/2022
1.1 L'incipit della relazione al D.Lgs. n.150/2022 prevede espressamente che una delle direzioni su cui si è intervenuti relativamente all'art.
art. 131-bis cod. pen
n.150/2022 prevede espressamente che una delle direzioni su cui si è intervenuti relativamente all'art. 131-bis cod. pen.
art. 185 cod. pen
Il difensore eccepisce l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 185 cod. pen.: con l'atto di appello si era censurato che le somme di denaro corrisposte ex lege 104 erano stata pagate da INPS e non dalla A.S.L., che non aveva subito alcun danno, neppure di tipo non patrimoniale.
art. 131 bis c.p
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIUMA GIACOMO nato il 29/09/1972 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore della parte civile AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 2, Avv. STEFANO TROIANO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso, confermare le statuizioni civile e condannare il ricorrente al pagamento delle spese del grado di giudizio;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Giacomo Piuma ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 27/06/2023 che aveva confermato la condanna di Piuma per il reato di truffa; secondo il capo di imputazione, Piuma aveva utilizzato i giorni di permesso, concessi ai sensi della legge 104/92 per assistere il padre disabile, per recarsi in crociera 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., limitandosi ad apprezzare risvolti di natura morale della vicenda, senza considerare che l'esclusione per una presunta riconducibilità alla lesione del rapporto fiduciario con il datore di lavoro non era previstàdalla legge e costituiva quindi violazione di legge; inoltre, non era stato considerato che l'imputato aveva convertito, di intesa con l'azienda, in ferie i giorni fruiti illecitamente, elidendo il danno patrimoniale subito dall'ente ed aveva a più riprese offerto una somma di C 500,00 a titolo di ristoro, a fronte di un preteso danno di C 374,00 1.2.

Il difensore eccepisce l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 185 cod. pen.: con l'atto di appello si era censurato che le somme di denaro corrisposte ex lege 104 erano stata pagate da INPS e non dalla A.S.L., che non aveva subito alcun danno, neppure di tipo non patrimoniale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato. 1.1 L'incipit della relazione al D.Lgs. n.150/2022 prevede espressamente che una delle direzioni su cui si è intervenuti relativamente all'art. 131-bis cod. pen. è "l'attribuzione di rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa (primo comma)", precisando che "la condotta susseguente al reato acquista rilievo, nella disciplina dell'art. 131 bis c.p., non come autonomo (autosufficiente) indice-requisito di tenuità dell'offesa, bensì come ulteriore criterio, accanto a quelli di cui all'art. 133, co. 1 c.p. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione; gravità del danno o del pericolo; intensità del dolo o della colpa), da impiegare, nell'ambito di un complessivo giudizio, per valutare le modalità della condotta (contemporanea al reato) e l'esiguità del danno o del pericolo." Nel caso in esame, la Corte di appello ha negato l'applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. prendendo in considerazione l'intensità del dolo (l'avere l'imputato agito consapevole dei mancati controlli da parte del datore di lavoro e della difficoltà di rientro per accudire il parente per il quale erano stati chiesti i permessi ,L, di cui alla legge n. 104/92), ma nulla ha detto sulla condotta successiva al reato segnalata nell'atto di appello, nel quale la difesa assumeva di avere corrisposto una somma superiore al preteso danno subito dalla Azienda Sanitaria Locale e che comunque il danno non sussisteva perché i giorni di permesso erano stati convertiti in giorni di ferie;

è mancata quindi la motivazione su due degli elementi (esiguità del danno e condotta susseguente al reato) che, secondo l'art. 131-bis cod. pen., devono essere valutati ai fini della applicazione o meno della norma indicata. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di appello per nuovo esame sul punto sopra indicato, che provvederà anche alla decisione sulle spese sostenute dalla parte civile. 1.2 Manifestamente infondato è il motivo relativo alla mancanza di danni in capo alla Azienda Sanitaria Locale, posto che si è contestato in realtà soltanto l'ammontare del danno, la cui questione potrà essere affrontata in sede civile, visto che è stata pronunciata condanna generica al risarcimento, per cui deve essere ribadito quanto affermato da Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Rv. 270384, secondo cui "ai fini della pronuncia di condanna generica ... non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera declaratoria juris da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione".

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova, cui rimette la liquidazione delle spese sosten