Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 9926/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic grounds, upholding fraud conviction based on deceptive conduct preceding contract execution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9926/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic and non-allowed nature of the grounds raised by the appellant. The lower courts convicted the defendant of continued fraud, distinguishing it from mere contractual breach by finding initial intent to deceive through repeated false assurances regarding air ticket purchases. The court upheld this distinction, ruling that deceptive acts preceding contract execution are penally relevant if they induce further legal acts by the victim, thereby rejecting the appellant's attempt to re-evaluate the evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 640 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if the grounds are generic; the court rejects a mere error in evaluating evidence when the lower courts correctly identified initial intent to deceive as constituting fraud rather than simple civil breach.

Parole chiave

Generato dall'IA
fraudulent contract inadmissible appeal generic grounds deceptive conduct contractual breach truffa in materia di credito malafede reato economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640 cod. pen.
Ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza di appello per violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen., quanto all'affermazione di responsabilità.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n.
Art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n.
art. 640 cod. pen
Ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza di appello per violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen., quanto all'affermazione di responsabilità.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 39698 del 13/09/2019, Bicciato
Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia
L'accertamento del dolo «consiste nella considerazione e nella valutazione delle circostanze e delle modalità della condotta che evidenziano la cosciente volontà dell'agente e sono indicative dell'esistenza di una rappresentazione del fatto» (così Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv.
Sez. 2, n. 9197 del 15/02/2017, Favero
Sez. 2 n 29853 del 23/06/2016, Prattichizzo
Sez. 2 n 29853 del 23/06/2016, Prattichizzo, Rv.
Sez. 6, n. 12604 del 11/12/2012, Donini
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOVINO ANTONELLA nata a ASTI il 11/11/1979 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE D'APPELLO DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. Alberto Bazzano, che ha chiesto la inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 9 giugno 2023 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Asti, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Antonella Bovino alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa continuata.

2. Ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza di appello per violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen., quanto all'affermazione di responsabilità. I giudici di merito hanno contraddittoriamente individuato nel presunto stato di insolvenza dell'imputata l'unica prova del raggiro, elemento costitutivo del reato di truffa, insussistente in quanto nel fatto contestato è ravvisabile un mero inadempimento contrattuale.

3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, proposta nei termini ivi previsti; il Procuratore generale e il difensore della parte civile hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo generico e non consentito.

5. Premesso che la ricorrente solo formalmente si duole di una motivazione contraddittoria, quando nella sostanza lamenta una valutazione asseritamente errata delle risultanze probatorie, sollecitando un inammissibile sindacato di questa Corte, osserva il Collegio che la difesa ha obliterato quello che in realtà è stato il rilievo decisivo per l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Le sentenze di merito, richiamando le coerenti e attendibili dichiarazioni della persona offesa e di altra testimone, hanno radicalmente escluso la configurabilità di un mero illecito civilistico, ravvisando invece la sussistenza del dolo iniziale, elemento che imprime alla condotta di inadempimento una connotazione penalmente rilevante in quanto, «influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria» (così, di recente, Sez. 2, n. 39698 del 13/09/2019, Bicciato, Rv. 277708).

L'accertamento del dolo «consiste nella considerazione e nella valutazione delle circostanze e delle modalità della condotta che evidenziano la cosciente volontà dell'agente e sono indicative dell'esistenza di una rappresentazione del fatto» (così Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908). A questi princìpi si sono attenuti i giudici di merito, che hanno desunto la prova del dolo generico valutando specificamente le circostanze e le modalità della condotta dell'imputata e i raggiri che indussero la persona offesa ad accettare le sue ripetute richieste di denaro: "il rapporto si è articolato in varie fasi, che hanno avuto una certa durata, durante le quali l'imputata ha sempre richiesto il pagamento immediato per le prestazioni che affermava di eseguire, assicurando infine essere avvenuta una circostanza fondamentale, come l'acquisto dei biglietti aerei" (pagg. 8-9 sentenza di primo grado); "l'imputata ha convinto la P.C. a compiere ulteriori esborsi, sempre rassicurando della regolarità di quanto sino a quel momento effettuato, che costituiscono l'aggravamento della truffa iniziale" (pag. 4 sentenza di appello).

Sul punto questa Corte ha affermato che la condotta fraudolenta consistente negli artifizi e raggiri deve necessariamente precedere l'induzione in errore e il conseguimento dell'ingiusto profitto, cosicché, nei contratti ad esecuzione istantanea, l'attività decettiva commessa solo successivamente alla stipula e durante l'esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, a meno che - come avvenuto nel caso di specie, avuto riguardo alla successione dei pagamenti a fronte delle false rassicurazioni dell'imputata - non determini, da parte della vittima, un'ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva (Sez. 2, n. 9197 del 15/02/2017, Favero, Rv. 269099;

Sez. 2 n 29853 del 23/06/2016, Prattichizzo, Rv. 268073; Sez. 6, n. 12604 del 11/12/2012, dep. 2013, Donini, Rv. 256000).

6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. perì., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro duemilatr