Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to sufficient appellate court reasoning on recidiva reiterata.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to properly evaluate the temporal proximity of the 1997 crime to the current offense, claiming insufficient motivation regarding the requirement for reiterated recidivism. The court ruled that the appellate judgment provided adequate reasoning by establishing the defendant's persistent social danger and specific criminal pattern, thereby satisfying the legal duty to motivate the finding of recidiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 493-ter cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: In cases of facultative recidivism, the court must specifically motivate whether the condition exists; this duty is fulfilled when the conduct is shown to be a significant continuation of an already initiated criminal process, rendering the temporal gap between offenses legally irrelevant.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE CESARE MATTEO nato a SAN SEVERO il 28/02/1963 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 28 settembre 2023, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto De Cesare Matteo responsabile deli reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. aggravato da recidiva reiterata. 1.1 Propone ricorso il difensore di De Cesare, lamentando l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione in relazione alla valutazione dei presupposti della recidiva reiterata, in quanto la Corte di appello si era limitata ad evidenziare il numero e la specificità dei precedenti dell'imputato, sottovalutando la risalenza dell'ultimo delitto al 1997; era stata omessa qualsiasi considerazione circa l'incidenza dei pregressi comportamenti sulla eventuale inclinazione al delitto dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione a pagina 2 della sentenza impugnata, evidenziando che il numero e la specificità dei precedenti di De Cesare fossero espressivi di una persistente pericolosità sociale e di una accentuata capacità a delinquere, motivando anche sulla irrilevanza del fatto che l'ultimo dei reati contro il patrimonio commesso da De Cesare risaliva al 1997; trattasi di motivazione logica, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consentono di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplifi