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Sentenza — n. 9924/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls criminal appeal due to defendant's death extinguishing the crime under penal code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9924/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation annulled the Court of Appeal's sentencing decision without remanding the case. The defendant, Marin Vuivan, died in December 2023 after the appeal was filed, which legally extinguished the crime under Article 150 of the Penal Code. Consequently, the court ruled that the criminal proceedings must terminate immediately without a retrial, as no further judicial action is possible.

Regesto Legislator

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Art. 150 cod. pen.; Art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: The death of the accused occurring after the filing of the cassation appeal extinguishes the crime, necessitating the annulment of the contested judgment without remand.

Parole chiave

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extinction of crime death of accused annulment without remand criminal procedure termination penal code provisions pena di morte disposizione a causa di morte revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 150 cod. pen.
Pertanto, il reato contestato al Vuivan si è estinto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art.
Art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
art. 150 cod. pen
Pertanto, il reato contestato al Vuivan si è estinto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti
(Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv.
Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo
267384-01; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv.
Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995, Torri
247790-01; Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995, Torri, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VUIVAN MARIN, nato in Moldavia il 03/08/1992 avverso la sentenza del 12/09/2023 della Corte d'appello di Torino rit visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO CIMMINO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 12/09/2023, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 26/05/2022 del G.u.p. del Tribunale di Torino, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di Marin Vuivan per il reato di tentata rapina impropria, reputata la prevalenza della già riconosciuta circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., sulla ritenuta recidiva (specifica e infraquinquennale), rideterminava la pena inflitta al Vuivan per il suddetto reato di rapina impropria in dieci mesi di reclusione ed € 140,00 di multa.

2. Avverso l'indicata sentenza del 12/09/2023 della Corte d'appello di Torino, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Marin Vuivan, affidato a quattro motivi.

3. Si deve rilevare che, nelle more del procedimento, è intervenuto il decesso dell'imputato, avvenuto in Torino il 27/12/2023, come risulta dal certificato di morte del Vuivan del 30/01/2024 che è stato trasmesso dal suo difensore. Pertanto, il reato contestato al Vuivan si è estinto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. La morte dell'imputato intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, infatti, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384-01; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790-01; Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995, Torri, Rv. 203241-01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. C