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Sentenza — n. 9922/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding a co-defendant's acquittal in fraud and extortion cases.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9922/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the defense lawyers against the Court of Appeal's confirmation of guilt for two defendants in fraud and extortion charges. The defense argued that the appellate court failed to address their submission, which included a full confession by one defendant and evidence of a prior acquittal for the other. The court ruled that the appeal was unfounded because the appellate judgment adequately addressed the submitted arguments and the prior acquittal did not preclude liability in the current case.

Regesto Legislator

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Art. 325 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. The failure to examine a defense submission constitutes a lack of motivation only if the submission introduces a potentially decisive theme and the judgment remains entirely silent on it.

Parole chiave

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lack of motivation defense submission co-defendant acquittal fraud and extortion cassation appeal perseguimento penale per truffa corruzione nell'esecuzione forzata appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 325 cod. proc. pen.
1.1 Infatti, si deve ribadire che l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del giudice può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art. 325 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 121 cod. proc. pen
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, lamentando la mancanza della motivazione in ordine al contenuto della memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen.
art. 325 cod. proc. pen
1.1 Infatti, si deve ribadire che l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del giudice può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez.2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MANEGLIA OTIS CARLO nato a IVREA il 01/07/1986 METTA RAFFAELLA INCORONATA nato a IVREA il 26/11/1993 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria del difensore dei ricorrenti, Avv. FABRIZIO MICHELATFI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; ccR

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza dell'8 giugno 2023, confermava la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Aosta che aveva ritenuto Maneglia Otis Carlo e Metta Raffaella Incoronata responsabili dei reati di truffa ed estorsione. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, lamentando la mancanza della motivazione in ordine al contenuto della memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. ed alla documentazione allegata, depositata a mezzo P.E.C. in data 6 giugno 2023, con riguardo alla conferma del giudizio di colpevolezza in capo a Metta Raffaella Incoronata ed alla negazione delle attenuanti generiche in capo a Maneglia Otis Carlo; nella memoria, Maneglia operava piena confessione, assumendosi l'intera responsabilità per tutti i reati contestati, evidenziando come la coimputata, ex-moglie, dovesse essere considerata estranea alle condotte delittuose; unitamente alla memoria era stata prodotta una sentenza del Tribunale di Ivrea con la quale la Metta era stata assolta da un episodio di truffa in tutti e per tutto simile a quello dell'odierno giudizio; la Corte di appello, nel giungere a confermare la responsabilità di entrambi gli imputati, nonché negando a Maneglia il riconoscimento delle attenuanti generiche "in assenza di elementi suscettibili di valutazione premiale", non solo dimostrava di non aver tenuto in alcun conto la memoria ma, soprattutto, così facendo aveva originato il vizio di omessa motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato. 1.1 Infatti, si deve ribadire che l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del giudice può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (vedi sul punto Sez.2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220); tale non è il caso in esame, in quanto: - relativamente alla responsabilità di Metta Raffaella Incoronata, la Corte di appello ha evidenziato che le poste pay sulle quali le persone offese avevano effettuato le ricariche erano intestate alla Metta ed erano state attivate da lei, che i messaggi minatori rivolti alla persona offesa Dioniso erano stati firmati "Raffaella" e che quando Dioniso aveva chiesto se la spedizione del telefono promesso in vendita era stato effettuato da Raffaella Incoronata, Maneglia aveva risposto affermativamente; - il motivo di appello con il quale era stata richiesta la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. era estremamente generico (si faceva riferimento a giovane età, condizioni psichiche e vita quotidiana ai margini della società) e la motivazione della Corte di appello aveva rilevato l'assenza di cause che ostavano alla concessione del beneficio; tale non può ritenersi la confessione contenuta nella memoria depositata due giorni prima dell'udienza, che oltretutto non può ritenersi veritiera, visto che contrasta con la sussistenza delle prove a carico della coimputata Metta.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle