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Sentenza — n. 9916/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls conviction for property damage where owner was present, reducing sentence by removing public exposure aggravation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9916/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction regarding property damage without remitting the case for retrial. The defense argued that because the bar owner was present, the property was not exposed to public faith, negating an aggravating circumstance. The court agreed, citing consistent precedent that direct possession by the owner excludes the aggravated penalty for property damage.

Regesto Legislator

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Art. 625 n. 7 cod. pen.; Art. 635 cod. pen.: The aggravating circumstance of property damage exposed to public faith is excluded when the owner is present at the scene, requiring a reduction of the sentence to the base penalty.

Parole chiave

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property damage aggravated public faith exclusion owner present defense Cassation annulment sentencing reduction pubblica istigazione a delinquere minaccia all'ordine pubblico pericolo per l'incolumità pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 625 n. 7 cod. pen.
in relazione all'art. 625 n.
Art. 635 cod. pen.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 635, comma 2 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27050 del 12/04/2023
Si è, pertanto, esclusa la sussistenza dell'esposizione alla pubblica fede nel caso di danneggiamento della vetrina di un esercizio commerciale al cui interno si trovava il personale addetto (Sez. 2, n. 27050 del 12/04/2023 Rv.
Sez. 2, n. 5251 del 15/10/2019
284769 - 01); nel danneggiamento di parti di un'autovettura al cui interno si trovava il proprietario (Sez. 2, n. 5251 del 15/10/2019, Rv 276220-01); nella forzatura della porta d'ingresso di un locale presidiato dal gestore (Sez.
Sez. 2, n. 51438 del 20/10/2017
5251 del 15/10/2019, Rv 276220-01); nella forzatura della porta d'ingresso di un locale presidiato dal gestore (Sez. 2, n. 51438 del 20/10/2017, Rv.
Sez. 2, n. 37889 del 22/09/2010
271332 - 01) e nello sfondamento vetrata di un bar (Sez. 2, n. 37889 del 22/09/2010, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da MIRAGLIA ANGELO SALVATORE n. a Caltanissetta il 5/1/1996 avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta in data 9/5/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva a firma dell'Avv. Calogero Montante

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato Miraglia Angelo Salvatore colpevole dei delitti di resistenza a p.u., lesioni aggravate e danneggiamento, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 635, comma 2 n. 1, cod.pen. in relazione all'art. 625 n. 7 cod.pen. Il difensore sostiene che il danneggiamento contestato, che ha avuto ad oggetto piatti e suppellettili contenuti all'interno di un locale pubblico, non può ritenersi intervenuto su beni esposti alla pubblica fede sicché l'imputato doveva essere mandato assolto o, in subordine, i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'azione per difetto di querela. Dopo aver richiamato la ratio dell'aggravante, aggiunge che, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la stessa non può essere ravvisata allorché il titolare del bene sia presente all'azione delittuosa, come nella specie accaduto, alla stregua delle risultanze della denunzia sporta dai proprietari del bar.

3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il primo giudice ha ricostruito i fatti evidenziando, quanto al danneggiamento contestato al capo D), che lo stesso era integrato dalla condotta del ricorrente che, in stato di ubriachezza, dopo essere stato allontanato da un bar, vi aveva fatto ritorno e aveva rotto piatti e bicchieri e danneggiato il rubinetto dell'acqua posto sul bancone. La Corte territoriale disattendeva (pag.4) il gravame difensivo ritenendo che il danneggiamento fosse avvenuto su beni esposti alla pubblica fede. 3.1 La tesi non può trovare concordi.

La giurisprudenza di legittimità con orientamento costante e consolidato ha affermato il principio secondo cui deve escludersi la ravvisabilità dell'aggravante ex art. 625 n. 7 cod.pen. allorchè il danneggiamento concerna beni sottoposti alla diretta e continua vigilanza del possessore. Si è, pertanto, esclusa la sussistenza dell'esposizione alla pubblica fede nel caso di danneggiamento della vetrina di un esercizio commerciale al cui interno si trovava il personale addetto (Sez. 2, n. 27050 del 12/04/2023 Rv. 284769 - 01); nel danneggiamento di parti di un'autovettura al cui interno si trovava il proprietario (Sez. 2, n. 5251 del 15/10/2019, Rv 276220-01); nella forzatura della porta d'ingresso di un locale presidiato dal gestore (Sez. 2, n. 51438 del 20/10/2017, Rv. 271332 - 01) e nello sfondamento vetrata di un bar (Sez. 2, n. 37889 del 22/09/2010, Rv. 248875 - 01).

Poiché la ragione dell'aggravamento sanzionatorio va ravvisata nella volontà legislativa di apprestare una più intensa tutela alle cose mobili lasciate dal possessore, in modo temporaneo o permanente, senza custodia continua, deve escludersi che nella specie possa ritenersi la fattispecie di cui all'art. 635 cpv n. 1 cod.pen. 3.2 Deve in conseguenza disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al capo D) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato con eliminazione della pena di dieci giorni di reclusione irrogata a titolo di continuazione e rideterminazione del trattamento sanzionatorio per i residui addebiti nella misura di mesi cinque e giorni ventitré di reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo D) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, rideterminando la pena per le residue imputazioni in mesi cinque e giorni ventitrè di reclusione. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024 Sent