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Ordinanza — n. 9843/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds under Art. 448 c.p.p. regarding sentencing reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9843/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs and a fine. The defense argued that the trial court failed to adequately motivate the reduction in sentence following a plea agreement. The court ruled that such defects in motivation regarding sentencing reductions are not among the permissible grounds for a cassation appeal under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The appeal must be based solely on the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding defects in motivation concerning the existence of acquittal grounds or the specific reduction of the sentence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Art. 448 c.p.p. grounds sentencing reduction motivation plea agreement penalty procedural defect exclusion aggravamento della pena riduzione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
art. 129 cod.proc.pen
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Testo completo

seguente ordinanza Sul ricorso proposto da PANICO LUIGI n. a Napoli 1'11/6/1979 avverso la sentenza del Tribunale di Brescia in data 3/10/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Cons. Anna Maria De Santis;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Brescia, accogliendo la concorde richiesta delle parti, applicava a Panico Luigi la pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 1500,00 di multa in relazione al delitto di rapina aggravata ascrittogli in rubrica.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto la carenza della motivazione in ordine all'entità della diminuzione per il rito.

3. La censura difensiva è inammissibile in quanto non consentita. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Nella specie la difesa si duole dell'entità della riduzione per il rito, in assenza di profili di illegalità e pur avendo il giudice recepito la misura della pena oggetto di accordo pattizio con la pubblica accusa.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024 La Consigliera estensore Pres