Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of admissible grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Alessandra Bonanno inadmissible without formal procedural steps. The appellant argued for acquittal based on omitted evaluation of conditions under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the Court found these grounds not permitted by law. Consequently, the appeal was rejected because it did not fall within the specific categories of admissible grounds listed in Article 448, paragraph 2-bis, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is not based on grounds limited to the expression of the accused's will, lack of correlation between the request and the judgment, erroneous legal qualification of the facts, or illegality of the penalty or security measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di BONANNO ALESSANDRA nato a ROMA il 21/10/1971 avverso la sentenza del 22/12/2023 del GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di VELLETRIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Velletri, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato ad Alessandra Bonanno la pena concordemente richiesta delle parti in relazione al delitto di cui agli artt. 56, 628 e 99 cod. pen.
2. La suddetta imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'omessa valutazione delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».
4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. La ricorrente deve essere pertanto condannata, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2024 Il Consigli re estensore I