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Sentenza — n. 9838/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls trial order for search warrant due to lack of specific factual motivation regarding seized funds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9838/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Trani Tribunal's order rejecting a request for review of a search warrant validation decree. The defense argued the lower court failed to provide specific factual motivation linking the seized cash to the alleged crime of receiving stolen goods. The court ruled that the vague justification of merely proving 'potential illegal conduct' constituted an exploratory rather than probatory purpose, violating established procedural requirements for search warrants.

Regesto Legislator

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Art. 253, 355, 125 cod. proc. pen.; The validation decree of a search warrant must contain specific factual motivation linking seized assets to the alleged crime, rejecting generic references to proving potential offenses as insufficient.

Parole chiave

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search warrant validation lack of specific motivation procedural nullity seizure of funds receiving stolen goods exploratory purpose probatory necessity riproduzione e imitazione di biglietti di banca

Disposizioni normative citate

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Art. 253 cod. proc. pen.
Art. 355, comma 2 cod. proc. pen.
Art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Art. 324, comma 5 cod. proc. pen.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trani competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod.proc.pen.
art. 648 cod.pen
presso la locale Procura in data 2/10/2023 nei confronti degli odierni ricorrenti, indagati per il delitto ex art. 648 cod.pen., avente ad oggetto somme di danaro rinvenute nella disponibilità di ciascuno.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018
Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023
Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018
285348 - 01;Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Rv.
Sez. 6, n. 21122 del 29/03/2017
Detti principi debbono trovare applicazione anche riguardo al sequestro di somme di danaro dovendo il vincolo essere congruamente giustificato sia con riguardo al collegamento con l'ipotizzato reato che alle esigenze probatorie che sostanziano la misura (Sez. 6, n. 21122 del 29/03/2017, Rv.
Sez. 2, n. 44416 del 16/09/2016
270785 - 01; Sez. 2, n. 44416 del 16/09/2016, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1)0LIVIERI SANTINO n. a Trani il 28/11/1987 2) MANZI MARIA n. a Corato il 20/6/1966 3)0LIVIERI MICHELE n. a Trani 1'11/4/1986 4)0LIVIERI CARLO n. a Trani il 6/6/1989 5) PATRUNO VANESSA n. a Trani 1'8/8/1992 avverso l'ordinanza del Tribunale di Trani in data 16/10/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;letta la requisitoria del P.G., Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Trani rigettava l'istanza di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal P.m. presso la locale Procura in data 2/10/2023 nei confronti degli odierni ricorrenti, indagati per il delitto ex art. 648 cod.pen., avente ad oggetto somme di danaro rinvenute nella disponibilità di ciascuno.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli indagati, Avv. Antonio Florio, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 253, 355, comma 2, 125, comma 3, cod.proc.pen. e la mancanza assoluta di motivazione con riguardo alla doglianza difensiva relativa all'assenza della specifica finalità del sequestro probatorio per l'accertamento dei fatti. Secondo il difensore l'ordinanza impugnata è affetta da radicale vizio della motivazione che ridonda in violazione di legge laddove sostiene apoditticamente che il decreto di convalida emesso dal P.m. risulti correttamente ed esaustivamente motivato sebbene lo stesso giustifichi il vincolo delle somme con la necessità di provare in giudizio "eventuali reati".

Detta espressione ad avviso dei ricorrenti palesa la finalità meramente esplorativa del vincolo non risultando esplicitate le ragioni per le quali le banconote sequestrate debbano considerarsi pertinenti all'ipotizzato reato; 2.2 la violazione di legge e l'assoluta mancanza di motivazione con riguardo al fumus commissi delicti, avendo l'ordinanza impugnata omesso di fornire risposta alla specifica censura difensiva in ordine alla mancata individuazione del delitto presupposto della fattispecie di ricettazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. Questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica ha rimarcato che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 dei 19/04/2018,Pm in proc. Botticelli, Rv. 273548 -01). Si è ulteriormente chiarito che l'obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Rv. 285348 - 01;Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Rv. 274781-01).

Detti principi debbono trovare applicazione anche riguardo al sequestro di somme di danaro dovendo il vincolo essere congruamente giustificato sia con riguardo al collegamento con l'ipotizzato reato che alle esigenze probatorie che sostanziano la misura (Sez. 6, n. 21122 del 29/03/2017, Rv. 270785 - 01; Sez. 2, n. 44416 del 16/09/2016, Rv. 268724 - 01).

2. Nella specie il provvedimento impugnato non pare essersi conformato al richiamato, consolidato, indirizzo ermeneutico, avendo ritenuto correttamente argomentata la finalità dell'apprensione, individuata nel provvedimento genetico nella necessità di "provare in giudizio eventuali condotte illecite" e nell'esigenza di "disporre accertamenti sulla provenienza delle banconote, anche dattiloscopici". Il primo profilo palesa, infatti, una finalità meramente esplorativa in quanto, lungi dal segnalare indici fattuali in ordine alla provenienza illecita delle somme, capaci di prefigurare il delitto ex art. 648 cod.pen. provvisoriamente ed indistintamente ascritto a tutti gli indagati, deduce una mera eventualità, svincolata da qualsiasi apprezzabile elemento prognostico; il secondo introduce una prospettiva investigativa nella sostanza elusiva dell'obbligo di motivazione, ove ci si soffermi sulla concreta attitudine probatoria di accertamenti dattiloscopici su un bene che per destinazione circola, passando di mano, lasciato, peraltro, in custodia agli indagati, come emerge a pag. 5 dell'ordinanza impugnata.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trani affinché emendi le criticità rilevate.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trani competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 2 febbraio