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Ordinanza — n. 9836/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds and lack of valid power of attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9836/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals by Balducci Luca and Patruno Michele inadmissible. Patruno's appeal was rejected due to a missing valid power of attorney, while Balducci's was dismissed for being manifestly unfounded after he accessed the settlement agreement in the appellate court. The court applied established precedent stating that once a party opts for a settlement in the second instance, they cannot later complain about waived reasons or sentencing errors in the cassation phase.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In cases of settlement in the appellate court, cassation appeals are inadmissible if they concern waived reasons, acquittal conditions, or sentencing determinations not based on the legality of the imposed sanction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility settlement agreement second instance waived grounds of complaint power of attorney defect sentencing error waiver motivi di cassazione condono delle spese procedurali annullamento del lodo arbitrale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
I motivi sono all'evidenza inammissibili, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 61 n.4 c.p.
pen.; il materiale probatorio in atti avrebbe imposto una pronuncia di assoluzione, mancando qualsiasi condotta rilevante, anche nella forma del tentativo; - violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio quanto alla recidiva ed alla attenuante di cui all'art. 61 n.4 cod.
Art. 56 c.p.
pen., nonché quanto all'aumento per la continuazione, ed anche violazione dell'art. 56 cod.
art. 173 disp.att. cod. proc. pen
Balducci Luca e Patruno Michele hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori, articolando motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att.
art. 129 cod.proc.pen
art. 56 cod. pen
pen., nonché quanto all'aumento per la continuazione, ed anche violazione dell'art. 56 cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
I motivi sono all'evidenza inammissibili, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020
276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BALDUCCI LUCA nato a CORATO il 20/10/1994 PATRUNO MICHELE nato a CORATO il 11/09/1998 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti Avv. MASSIMO UNGARO E FABIO BISCEGLIE, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del 19/05/2022 del G.u.p. di Trani, ha ridotto la pena a Balducci Luca nella misura di anni quattro e mesi otto di reclusione ed 4600,00 di multa ad esito della istanza di concordato dallo stessa presentata e ad anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 4400, 00 di multa per Patruno Michele ad esito della rinuncia parziale ai motivi per i delitti agli stessi rispettivamente ascritti.

2. Balducci Luca e Patruno Michele hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori, articolando motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen., con i quali hanno dedotto: - violazione di legge, quanto ai capi a)b)e) in presenza di una motivazione superficiale e caratterizzata da formule di stile, con richiamo alla sentenza di primo grado; - violazione di legge in relazione ai capi a) e b) della rubrica perché la Corte di appello avrebbe dovuto mandare assolti gli imputati ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.; - violazione di legge in relazione al capo e) in mancanza di adeguata motivazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; il materiale probatorio in atti avrebbe imposto una pronuncia di assoluzione, mancando qualsiasi condotta rilevante, anche nella forma del tentativo; - violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio quanto alla recidiva ed alla attenuante di cui all'art. 61 n.4 cod. pen., nonché quanto all'aumento per la continuazione, ed anche violazione dell'art. 56 cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile quanto al Patruno per mancanza di valida procura al fine di ricorrere avverso la sentenza impugnata (la procura predisposta dal difensore, pur autenticata dallo stesso, non risulta sottoscritta dal Patruno); quanto al Balducci per essere stato proposto con motivi manifestamente infondati atteso l'accesso da parte dello stesso al concordato in appello, come puntualmente evidenziato nella sentenza impugnata. I motivi sono all'evidenza inammissibili, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01).

Il ricorrente richiama dunque all'evidenza elementi che, oltre che totalmente generici ed aspecifici, non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

5. I ricorrenti devono conseguentemente essere condannati al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle