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Ordinanza — n. 9834/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for withdrawal; defendant ordered to pay court costs and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9834/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defendant had previously withdrawn the objection to the retrial of the sentence. Although the withdrawal was timely communicated, the court ruled that it did not exempt the appellant from paying the procedural costs incurred by the appeal nor the fixed fine of 3,000 euros. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to pay both the litigation expenses and the fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A timely withdrawal of the objection to a retrial of the sentence does not exempt the appellant from paying the procedural costs generated by the appeal nor the fixed fine imposed on the Cassa delle ammende.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility withdrawal of objection retrial of sentence procedural costs Cassa delle ammende pericolo di collusione con testimoni verdetto di colpevolezza revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
Giulio Collu ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza che, in accoglimento dell'istanza ex art. 599 bis c.p.p., ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in primo grado.
Art. 600 c.p.p.
art. 599 bis c.p
Giulio Collu ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza che, in accoglimento dell'istanza ex art. 599 bis c.p.p., ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in primo grado.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLU GIULIO nato a QUARTU SANT'ELENA il 26/08/1977 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE d'APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Giulio Collu ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza che, in accoglimento dell'istanza ex art. 599 bis c.p.p., ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in primo grado. Con successiva dichiarazione l'imputato ha rinunziato all'impugnazione.

2. Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione. Ancorché tempestivamente comunicata, la rinuncia non esclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali che il ricorso ha fino ad ora generato né evita la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata, non ravvisandosi alcuna ragione di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som a di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci4 in Roma 11 gennaio 2024 Il Consigli re relato e Il Pres ente it Francescko Florit , Sergio &Cani /7/` I DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECON