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Sentenza — n. 9822/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9822/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9822/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) PAMELIA ANTONINO n. a Corleone il 6/9/1981 2) CUTRERA GIOVANI n. a Corleone il 16/11/1985 avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 12/12/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis; udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito l'Avv. Vincenzo Pillitteri, anche quale sostituto processuale dell'Avv.Bernardo Massaro Cenere per Cutrera Giovanni, il quale ha illustrato i motivi e ne ha chiesto l'accoglimento

Regesto Legislator

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art. 648 cod.pen, art. 133 cod.pen, art. 712 cod.pen, art. 62 cod.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 9822/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 15/10/2020, aveva riconosciuto gli imputati Pamelia Antonino e Cutrera Giovanni colpevoli del delitto di ricettazione, condannando ciascuno alla pena di anni due di reclusione ed euro mille di multa con il beneficio della sospensione condizionale.o5L-7 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: L'Avv. Vincenzo Pillitteri nell'interesse di Pamelia Antonino 2.1 la violazione dell'art. 648 cod.pen. e la contraddittorietà della motivazione.

Parole chiave

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confisca del veicolo a motore altri reati contratto di compravendita di veicoli infrazione commessa per negligenza contravvenzione alla circolazione stato difettoso del veicolo

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod.pen
Vincenzo Pillitteri nell'interesse di Pamelia Antonino 2.1 la violazione dell'art. 648 cod.pen.
art. 133 cod.pen
art. 712 cod.pen
133 cod.pen.; 2.3 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod.pen., avendo i giudici trascurato i contenuti della conversazione intercettata n.
art. 62 cod.pen
Adeguatamente giustificato risulta il diniego delle attenuanti ex art. 62 cod.pen., oggetto di generica censura da parte del Cutrera.4.
art. 616 cod.proc.pen
Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) PAMELIA ANTONINO n. a Corleone il 6/9/1981 2) CUTRERA GIOVANI n. a Corleone il 16/11/1985 avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 12/12/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis; udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito l'Avv. Vincenzo Pillitteri, anche quale sostituto processuale dell'Avv.Bernardo Massaro Cenere per Cutrera Giovanni, il quale ha illustrato i motivi e ne ha chiesto l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 15/10/2020, aveva riconosciuto gli imputati Pamelia Antonino e Cutrera Giovanni colpevoli del delitto di ricettazione, condannando ciascuno alla pena di anni due di reclusione ed euro mille di multa con il beneficio della sospensione condizionale.o5L-7 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: L'Avv. Vincenzo Pillitteri nell'interesse di Pamelia Antonino 2.1 la violazione dell'art. 648 cod.pen. e la contraddittorietà della motivazione.

Secondo il difensore la sentenza impugnata ha confermato la responsabilità del prevenuto senza valutare, ai fini della sussistenza del dolo, la natura del bene e le modalità d'acquisto, unitamente al contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali emerge che il Pamelia ignorava la provenienza illecita del bene. I giudici di merito hanno in particolare travisato la conversazione n. 2022 del 5/7/2013 che, contrariamente a quanto dai medesimi ritenuto, denota la mancata conoscenza da parte del ricorrente della provenienza del blocco motore e l'immediata comunicazione alla P.g. dell'avvenuto acquisto del medesimo presso il Pileri; 2.2 la violazione di legge e l'illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, comma 4, cod.pen., avendo la Corte di merito disatteso la richiesta difensiva facendo esclusivo riferimento al prezzo medio del bene senza alcuna valutazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen.; 2.3 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod.pen., avendo i giudici trascurato i contenuti della conversazione intercettata n. 2922 del 5/7/2013 dalla quale si apprezza un atteggiamento negligente del prevenuto nella compravendita piuttosto che doloso.

L'Avv. Bernardo Massaro Cenere nell'interesse di Cutrera Giovanni 3. la violazione di legge in relazione agli artt. 178 lett. c), 192, comma 1 e 2, 546 cod.proc.pen. nonché il vizio della motivazione in relazione alle dichiarazioni dei testi Tufanio Antonino e Briolotta Benedetto e alle intercettazioni telefoniche relative all'utenza di Pileri Massimo. Il difensore sostiene che la Corte di merito senza dare adeguate rispose ai rilievi difensivi ha argomentato in maniera aprioristica la consapevolezza in capo all'imputato della provenienza illecita del bene compravenduto sebbene dalle intercettazioni telefoniche emerga il contrario.

Inoltre, poiché all'imputato viene addebitata una ipotesi di ricettazione per intromissione nell'acquisto da parte del Pamelia del pezzo di ricambio di illecita provenienza, i giudici di merito avrebbero dovuto valutare l'atteggiamento dell'imputato rispetto alle condotte del cedente e dell'acquirente, fornendo risposta alla domanda circa la possibilità per il prevenuto di avvedersi della provenienza delittuosa del bene nel momento in cui ebbe a contattare il Pileri. A detto riguardo la sentenza impugnata ha svalutato le dichiarazioni del teste di P.g.

Briolotta Benedetto e travisato le circostanze riferite dal teste Tufanio, pretermettendo, altresì, ogni considerazione circa l'assenza di contatti tra il ricorrente e il Pileri in 2 (Q9-, epoca successiva alla comunicazione relativa alla disponibilità del motore e la natura dell'attività professionale svolta dal prevenuto. Aggiunge il difensore che la Corte territoriale ha, inoltre, trascurato la richiesta di derubricazione nella fattispecie contravvenzionale ex art. 712 cod.pen. e ha incongruamente negato il riconoscimento dell'attenuante speciale ed art. 648, comma 4, cod.pen. come pure la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Le censure in punto di responsabilità formulate da entrambi gli imputati sono reiterative di rilievi adeguatamente scrutinati e motivatamente disattesi dalla Corte di merito con un percorso logico prive di aporie e frizioni logiche. Infatti, la Corte territoriale ha riassunto a pag. 4 le emergenze probatorie che attestano la provenienza illecita del motore compravenduto, le circostanze della cessione, il dolo dei prevenuti, desumibile dalla congiunta partecipazione in data 5/7/2013 al prelievo del bene, che presentava il numero di matricola abrasa, presso un terreno di Pileri Massimo. La trama argomentativa dei giudici d'appello si salda alla dettagliata ricostruzione della vicenda effettuata dal Tribunale che, con specifico riguardo al Cutrera, ha evidenziato (pag.

16) che il giudizio di responsabilità consegue non solo all'essersi il medesimo attivato nell'interesse del Pamelia per il reperimento del motore, agendo da intermediario, ma, altresì, alla partecipazione alla cessione del bene sia per garantire il Pileri, che non conosceva l'acquirente, sia per verificare le caratteristiche tecniche del pezzo. 3.1 Quanto al dolo il primo giudice, con valutazione condivisa dalla sentenza impugnata, ha segnalato che la consapevolezza dell'illecita provenienza in capo ai ricorrenti emerge sia dall'abrasione del numero di matricola, sia dalle modalità, circostanze e luogo in cui avvenne la cessione, ovvero in aperta campagna dove il motore si trovava occultato in mezzo alla vegetazione, sia dal contenuto delle intercettazioni, in particolare quella n. 2922 del 5/7/2023, dalla quale emerge che la derivazione illecita del bene e la conseguente impossibilità di documentarne mediante fattura la provenienza era circostanza nota ad entrambi gli imputati, come più volte rimarcato dal Pileri. 3.2 Stante la sussistenza degli estremi costitutivi del delitto di cui all'art. 648 cod.pen. risultano irricevibili i generici rilievi in ordine alla mancata sussunzione del fatto nel paradigma contravvenzionale dell'art. 712 cod.pen., peraltro argomentata dalla sentenza impugnata a pag. 11 con il richiamo delle concludenti evidenze in punto di dolo.

I giudici territoriali hanno, inoltre, correttamente disatteso la richiesta di riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 648, comma 4, cod.pen., sottolineando l'assorbente dato relativo al rilevante valore di mercato del bene. Adeguatamente giustificato risulta il diniego delle attenuanti ex art. 62 cod.pen., oggetto di generica censura da parte del Cutrera.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.