Italian Supreme Court annuls appeal judgment due to crimes extinguished by prescription, allowing review of non-punishability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the Court of Appeal's judgment without remittal because the underlying crimes were extinguished by prescription. The appellant argued for a retrial based on flawed reasoning and procedural errors, while the prosecution had previously appealed a first-instance acquittal. The court ruled that the subsequent expiration of the limitation period for prosecution rendered the conviction void, thereby dismissing the appeal's substantive grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 158 cod. pen.: The expiration of the limitation period for prosecution extinguishes the crime, rendering any subsequent conviction void and justifying the annulment of the appealed judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANALE ALESSANDRO NATO A PIAZZA ARMERINA 16/11/1980 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. ALFONDO BEVILACQUA, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso, con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite con memoria di replica del 05/01/2024.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 13/04/2023, ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Enna del 12/10/2022, appellata dal Procuratore della Repubblica, e ha dichiarato Canale Alessandro responsabile delle condotte commesse in data 21/02/2015 e 22/03/2016, condannandolo alla pena di giustizia per i delitti ascritti (artt. 110, 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.).
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Canale Alessandro, per mezzo del proprio difensore, con motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att.cod. proc. pen. 2.1. Vizio della motivazione perché manifestamente irragionevole nel ritenere il quadro indiziario sufficiente a dimostrare la colpevolezza dell'imputato ribaltando l'esito del giudizio di primo grado, in difformità rispetto al giudizio di altra sezione della Corte di appello di Caltanisetta.
La difesa ha rilevato come sia stata del tutto omessa la necessaria motivazione rafforzata a seguito del ribaltamento della decisione assolutoria, sulla base tra l'altro di mere acquisizioni cartolari ex post. 2.2. Violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. nella parte in cui è stata configurata una truffa in danno dell'Inps in assenza della induzione in errore della persona offesa dal reato. 2.3. Violazione di legge per inosservanza delle disposizioni in tema di decorso del termine di prescrizione nella parte in cui è intervenuta condanna per la condotta del 21/02/2015, allorquando per tale condotta la prescrizione si doveva ritenere maturata mesi prima (in data 21/08/2022) e dunque prima dell'emissione della sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza va annullata senza rinvio per essere i reati, commessi il 21/02/2015 e 22/03/2016, estinti per prescrizione. Tale causa estintiva, intervenuta prima della pronuncia di appello quanto al primo episodio citato e sopravvenuta alla pronuncia impugnata quanto al secondo episodio richiamato (anche tenuto conto dei periodi di sospensione), dispiega i propri effetti in quanto il ricorso non è viziato da inammissibilità, essendosi così costituito il rapporto processuale. Solo l'inammissibilità del ricorso, infatti, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., fra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso.
2. Il ricorso non è inammissibile perché il terzo motivo, inerente proprio all'intervenuto decorso del termine di prescrizione per l'episodio del 21/02/2015 prima della pronuncia della sentenza di appello (come d'altra parte riportato dallo stesso Tribunale di Enna in motivazione, pag.2), consentito e connotato da specificità, non risulta manifestamente infondato, attesa appunto l'intervenuta prescrizione della condotta del 21/02/2015 già in data 21/08/2022. Ne consegue la possibilità di rilevare conseguentemente l'intervenuto decorso del termine di prescrizione anche per la condotta del 22/03/2016 (con termine da individuare nella data del 22/10/2023).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per pr