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Sentenza — n. 9817/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for money laundering due to generic and inadmissible grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9817/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Morello Patrizio and Passalacqua Marcello inadmissible. The appellants argued violations regarding the qualification of money laundering versus receiving and the denial of mitigating circumstances, but the court found their arguments generic and lacking specific factual correlation. Consequently, the lower court's conviction for conspiracy in money laundering was upheld, and the appellants were ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 648 bis cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: Appeals based on generic legal principles without specific reference to the contested decision's reasoning or factual elements are inadmissible.

Parole chiave

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money laundering conviction inadmissible appeal generic grounds lack of motivation procedural costs conspiracy in crime Italian Criminal Code abuso della licenza e delle targhe

Disposizioni normative citate

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Art. 648 bis cod. pen.
MORELLO PATRIZIO ha dedotto: 3.1violazione dell'art. 648 bis cod.pen.
Art. 62 bis cod. pen.
3.2Violazione dell'art. 62 bis cod.pen.
art. 648 bis cod.pen
MORELLO PATRIZIO ha dedotto: 3.1violazione dell'art. 648 bis cod.pen.
art. 62 bis cod.pen
3.2Violazione dell'art. 62 bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
Sez.2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo
28011 del 15/02/2013, Sammarco rv 255568; Sez.2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, rv 240109; Sez.
Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da MORELLO PATRIZIO nato a Reggio Calabria il 9 Marzo 1990 PASSALACQUA MARCELLO nato a Catanzaro il 27 Marzo 1990 Avverso la sentenza resa il 14 febbraio 2023 dalla Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Reggio Calabria il 10 ottobre 2013 che aveva dichiarato la responsabilità di Morello Patrizio e Passalacqua Marcello per concorso nel riciclaggio di un ciclomotore Aprilia Scarabeo provento di furto. 2.Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso i due imputati.

3. MORELLO PATRIZIO ha dedotto: 3.1violazione dell'art. 648 bis cod.pen. e vizio di motivazione poichè manca la prova che l'imputato, sorpreso a bordo di un ciclomotore di provenienza furtiva, abbia manomesso il telaio o la targa e la sua consapevolezza della provenienza delittuosa del ciclomotore non può comportare in automatico la sua responsabilità per il reato di riciclaggio ma, al più, per la ricettazione. 3.2Violazione dell'art. 62 bis cod.pen. e vizio di motivazione poiché la Corte ha negato il beneficio valorizzando i precedenti penali del ricorrente e l'assenza di elementi di fatto positivi, mentre avrebbe dovuto valutare il ruolo assunto dal ricorrente e l'entità del danno cagionato. 4.PASSALACQUA MARCELLO deduce: vizio di motivazione poiché le doglianze difensive mosse in sede di appello non sono state oggetto di concreto vaglio critico e la Corte si è limitata a richiamare le argomentazioni del tribunale, incorrendo nel vizio di omessa motivazione. 4.11 ricorso di Patrizio Morello è inammissibile. 4.1 Il primo motivo in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ascritta ai due imputati come riciclaggio è generico poiché non si confronta con la ricostruzione in punto di fatto offerta da entrambe le sentenze di merito.

I due imputati sono stati trovati nel possesso di un ciclomotore di provenienza furtiva, su cui era apposta la targa poco prima sottratta ad altro ciclomotore Piaggio Zip. Il tribunale ha ritenuto entrambi corresponsabili del furto del targhino, valorizzando la circostanza che era stato consumato poco prima del controllo nel medesimo quartiere in cui i due risiedono, e che i predetti erano nel possesso di arnesi da scasso, e li ha di conseguenza assolti dal reato di ricettazione del targhino, rilevando la non procedibilità del furto per assenza di querela.

La Corte ha condiviso tale ricostruzione in fatto e ha respinto la censura difensiva sul presupposto che l'applicazione della targa poco prima sottratta, sul mezzo rubato fosse stata eseguita dagli interessati per poter utilizzare il motociclo con intenzioni predatorie. La censura proposta con il ricorso non si confronta con questa motivazione ma si limita a ribadire principi generali secondo cui il responsabile del reato di riciclaggio non può limitarsi ad essere consapevole della provenienza furtiva del mezzo, ma deve avere partecipato alle condotte tese ad ostacolare l'accertamento, senza considerare che la Corte ha ritenuto i due imputati responsabili di questa specifica condotta. 4.2 Manifestamente infondata e generica è anche la censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte ha correttamente basato sulla valutazione della personalità negativa del ricorrente.

6. Il ricorso di Marcello Passalacqua è generico. E' noto che ai fini della configurabilità dell'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi, in quest'ultima rientra non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione Sez.5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco rv 255568; Sez.2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, rv 240109; Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, rv 230751).Il ricorrente si limita a riportare principi generali sviluppati in tema dalla giurisprudenza e lamenta la mancata valutazione delle doglianze formulate con l'appello, ma neppure indica i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, né, con sufficiente specificità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono il supposto vizio motivazionale, così da non consentire al collegio di individuare i motivi posti a sostegno del ricorso. 7.L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposta impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presi ente Maria Daniela Bisellino Sergio eltrani DEPOSITATO IN CANCELLARIA