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Sentenza — n. 9814/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds and improper complaint timeliness.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9814/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the arguments regarding contradictory reasoning and the timeliness of the complaint were legally unfounded. The appellant claimed the lower court ignored key witness statements and failed to address the specific nature of the fraud, while also arguing the complaint was untimely under new legislation. The court rejected these claims by affirming that appellate courts cannot re-evaluate facts and by establishing that the civil party's presence in court equates to a timely complaint for offenses now requiring one.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) e b), cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.; Art. 124 cod. pen.; D.Igs. n.150/2022; Art. 85, comma 1, D.Igs. n.150/2022: An appeal is inadmissible if based on manifestly unfounded grounds, and the presence of a civil party in court constitutes a timely complaint for offenses originally prosecutable ex officio that later require a complaint.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal manifestly unfounded grounds timeliness of complaint civil party presence procedural timeliness fraud aggravated Cartabia reform truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) e b), cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo eccepisce ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 640 cod. pen.
Art. 124 cod. pen.
Art. 85, comma 1, D.Igs. n.150 del 2022
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
artt. 124 cod. pen
Con il secondo motivo si duole della violazione di legge con riferimento agli artt. 124 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola, Rv.
Sez. 6, n. 4720 del 7/10/2015, Musso
Cass., Sez.2, n.50672 del 10/11/2023
Sez.3, n.27147 del 09/05/2023, S.
riforma Cartabia, il Collegio intende ribadire il principio espresso dalla sentenza della Suprema Corte, Sez.3, n.27147 del 09/05/2023, S., Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEDDA STEFANO nato a ROMA il 06/01/1963 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale LIDIA GIORGIO; si dà atto che il ricorso è trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 novembre 2022 la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Sassari in data 14.12.2017, ha dichiarato nei confronti di Ledda Stefano e Ledda Fiorenzo non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di truffa aggravata ex art. 61, comma 1 n.7, cod.pen., con conferma, invece, delle statuizioni civili decise in favore della parte civile.2. Avverso la suddetta decisione Ledda Stefano, a mezzo dei propri difensori, propone ricorso per cassazione formulando due distinti motivi con cui si chiede l'annullamento della sentenza impugnata e la conseguente revoca delle statuizioni civili. 2.1 Con il primo motivo eccepisce ex art. 606, comma 1, lett.

e) e lett. b), cod. proc. pen., vizio della motivazione per contraddittorietà e per travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni rese dalla persona offesa Gottardi Franco all'udienza del 20.11.2015 davanti al Tribunale di Sassari, parte delle quali non sarebbero state per nulla prese in considerazione dai giudici di appello; lamenta, altresì, la violazione di legge in relazione all'art. 640 cod .pen., per assenza sia della condotta di artifici e raggiri sia dell'elemento soggettivo, in quanto la persona offesa sarebbe stata perfettamente a conoscenza che gli assegni postdatati ricevuti dai fratelli Ledda recavano la firma degli imputati anziché quella del padre deceduto, titolare del conto corrente, per cui non può configurare alcun raggiro in danno di chi era ben consapevole delle condotte ascritte agli imputati. 2.2.

Con il secondo motivo si duole della violazione di legge con riferimento agli artt. 124 cod. pen. e 85, comma 1, del D.Igs. n.150 del 2022, per tardività della querela, trattandosi di reato non più procedibile d'ufficio a seguito della modifica apportata dalla c.d. legge Cartabia e non essendo stata presentata querela entro il termine del 30 marzo 2023, come previsto in questi casi dalla norma transitoria. Il ricorrente, altresì, precisa che la querela presentata a suo tempo, precisamente in data 2 agosto 2011, era comunque tardiva perché riferita a fatti di reato, di cui era a conoscenza la persona offesa, risalenti al gennaio 2011, o al massimo, ai primi di febbraio 2011.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge o perché manifestamente infondati.

2. Con riguardo al primo motivo di ricorso, in cui si contesta la ricostruzione giuridica dei fatti operata dalla Corte di appello che, ad avviso del ricorrente, avrebbe compiuto un travisamento della prova omettendo di considerare una parte delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa Franco Gottardi (legale rappresentate della Gottardi s.r.I.), si ritiene che esso sia inammissibile perché non consentito dalla legge, atteso che - a fronte di una motivazione esente da profili di illogicità o di contraddittorietà - si limita a proporre mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.

Deve, al riguardo, essere preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso in relazione al reato di truffa aggravata costituisce, quanto al giudizio sulla consumazione del reato contestato, una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale di Sassari, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile íctu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 dei 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01;

Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n.35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in un'ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, la Corte di appello, ha fornito adeguate risposte ai motivi di ricorso. In conclusione, la difesa - più che del travisamento della prova - si duole del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, che in modo congruo ed esaustivo hanno ritenuto la configurabilità del delitto di cui agli artt. 640 e 61 n.7, cod. pen., in forza di un articolato compendio probatorio compiutamente descritto nelle due sentenze di merito.

Emerge, infatti, con chiarezza dalla sentenza impugnata che i fratelli Stefano e Fiorenzo Ledda hanno posto in essere gli artifici e raggiri necessari per integrare il reato contestato, consistiti nel fatto di aver continuato a richiedere la fornitura di gomme alla Gottardi s.r.I., nonché ad emettere assegni bancari a nome del padre nella piena consapevolezza che questi era deceduto, omettendo di darne comunicazione alla Gottardi s.r.I., e nella piena consapevolezza che la banca, ovviamente informata dell'avvenuto decesso del padre, non avrebbe provveduto a pagare le somme portate dagli assegni per la conseguita fornitura.

Del resto gli stralci di dichiarazioni dibattimentali del Gottardi, riportate nel primo motivo di ricorso, non dimostrano affatto che la persona offesa fosse a conoscenza della morte del titolare del conto corrente su cui erano tratti gli assegni post datati, come, invece, ritiene di poter evincere il ricorrente in base ad una sua personale chiave interpretativa della citata testimonianza. A fronte di motivazioni scevre da contraddizioni o illogicità si ribadisce, pertanto, che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01;

Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola, Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01).

3. Con riguardo al secondo motivo relativo all'assenza di una tempestiva querela, si osserva che nel caso di specie la querela fu presentata in data 2 agosto 2011, e la sua eventuale non tempestività, come eccepita dal ricorrente, non avrebbe in ogni caso rilievo giuridico dato che all'epoca il reato di truffa aggravata era perseguibile d'ufficio (in questi termini Cass., Sez.2, n.50672 del 10/11/2023, Rv.285691-01). In ogni caso, quanto alla questione circa l'improcedibilità sopravvenuta per i delitti divenuti procedibili a querela solo a seguito della cd. riforma Cartabia, il Collegio intende ribadire il principio espresso dalla sentenza della Suprema Corte, Sez.3, n.27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844-01, la cui massima afferma: "La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione".

La presenza in giudizio della parte civile equivale, in ogni caso, a tempestiva proposizione di querela, per cui il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore