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Sentenza — n. 9808/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9808/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9808/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Condannato con "doppia conforme" (Tribunale di Bologna, 29 novembre 2021; Corte d'appello di Bologna, 17 novembre 2022) alla pena di giustizia per una serie di truffe ai danni di compagnie di assicurazioni, Lucio Ferraro ha presentato ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. Si deduce inosservanza dell'articolo 606 lett.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9808/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Va rilevato che il Tribunale, in sede di determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio, ha ritenuto e applicato la recidiva specifica infraquinquennale (p. 11 della sentenza di primo grado). Con l'atto di appello, l'imputato ha contestato la competenza territoriale del Tribunale di Bologna e la sussistenza del reato di cui all'art.642 c.p. per carenza dell'elemento oggettivo. Davanti alla Corte territoriale (procedimento trattato ai sensi dell'art.23 comma 1 d.l. 149/2020), la difesa ha chiesto l'accoglimento dei motivi di appello mentre il P.G. ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado per intervenuta estinzione dei reati per prescrizione.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa reiterazione di reati penali revisione in materia penale truffa all'assicurazione lotta contro la frode guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRARO LUCIO nato a SAN GENNARO VESUVIANO il 13/12/1958 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE d'APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha chiesto l'annullamento della sentenza senza rinvio; ricorso trattato con il contraddittorio scritto ex art. 23 comma 8 d.lgs 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Condannato con "doppia conforme" (Tribunale di Bologna, 29 novembre 2021; Corte d'appello di Bologna, 17 novembre 2022) alla pena di giustizia per una serie di truffe ai danni di compagnie di assicurazioni, Lucio Ferraro ha presentato ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. Si deduce inosservanza dell'articolo 606 lett.

b) c.p.p. in relazione agli articoli 157 e 161 nonché 99 c.p. poiché i reati consumati in epoca compresa tra il 10 dicembre 2011 e di 13 aprile 2012 si sono prescritti tutti in epoca antecedente la pronuncia della sentenza di primo grado. A "tenere in vita" la contestazione è l'indebito riconoscimento della recidiva specifica infra- quinquennale nonostante due distinte ordinanze in epoca antecedente alla pronuncia di merito avessero dichiarato l'estinzione dei reati giudicati con le condanne iscritte nel certificato del casellario. A tale soluzione non è ostativa la mancata deduzione della questione in fase anteriore poiché essa era stata eccepita dal procuratore generale nelle conclusioni scritte rassegnate avanti la Corte di appello di Bologna.

4. Con memoria inviata per PEC il sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile poiché il motivo su cui si fonda non è consentito.

2. Va rilevato che il Tribunale, in sede di determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio, ha ritenuto e applicato la recidiva specifica infraquinquennale (p. 11 della sentenza di primo grado). Con l'atto di appello, l'imputato ha contestato la competenza territoriale del Tribunale di Bologna e la sussistenza del reato di cui all'art.642 c.p. per carenza dell'elemento oggettivo. Davanti alla Corte territoriale (procedimento trattato ai sensi dell'art.23 comma 1 d.l. 149/2020), la difesa ha chiesto l'accoglimento dei motivi di appello mentre il P.G. ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado per intervenuta estinzione dei reati per prescrizione.

3. Orbene, è pacifico che il tema della disapplicazione della recidiva - a cui è funzionale il diverso e più favorevole computo del termine della prescrizione - non sia stato devoluto con i motivi di appello, di talché la relativa violazione di legge non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione, ostandovi lo sbarramento posto dall'art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen., a tenore del quale il ricorso è inammissibile se è proposto "per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello". L . Né può valorizzarsi la circostanza che il Procuratore Generale, in sede di conclusioni assunte dinanzi alla Corte d'appello, abbia genericamente chiesto la declaratoria di prescrizione. f. Va perciò affermato il seguente principio: non può essere dedotta per la prima volta con ricorso per cassazione l'erronea applicazione della recidiva al fine di ottenere la declaratoria di prescrizione del reato, in assenza di modifiche normative o di pronunce della Corte costituzionale che ne abbia modificato in melius la portata precettiva.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis'b in Roma' 2 novembre 2023 Il Consigli re relatoj e Il Presi ente France co Florit / l sergioi.n