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Ordinanza — n. 9648/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to non-allowed grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9648/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Sidali Kasi inadmissible without formalities. The appellant argued for a review of the denial of generic mitigating circumstances, but the court found the grounds did not align with the statutory exceptions listed in Article 448 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a monetary fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on grounds other than those expressly permitted by law, such as the expression of the accused's will, lack of correlation between the request and the judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Article 448 Criminal Procedure Code generic mitigating circumstances procedural grounds limitation court costs and fine motivi di cassazione infrazione privilegiata motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Il Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Kasi Sidali la pena concordemente richiesta delle parti in relazione al delitto di cui agli artt.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.
art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Kasi Sidali la pena concordemente richiesta delle parti in relazione al delitto di cui agli artt.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di SIDALI KASI nato il 15/09/2002 avverso la sentenza del 14/12/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Kasi Sidali la pena concordemente richiesta delle parti in relazione al delitto di cui agli artt. 110-628 cod. pen.

2. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la carenza della motivazione in ordine in particolare al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2024 Il